Sentenza n. 623/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della Delibera del Consiglio Comunale di Ostuni n. 8 del 24.2.2025, avente ad oggetto “Accorpamento al demanio stradale del Comune di Ostuni di aree ad uso pubblico ultraventennale nella viabilità esistente sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della Legge 23.12.1998 n. 448 e dell'art. 6 L.R. n. 26/2020. Atto programmatico di indirizzo e di autorizzazione all'acquisizione. Contrada Santa Lucia”; - del Decreto del Dirigente Settore Lavori e Opere Pubbliche n. 2 del 25.4.2025, con cui è stato autoritativamente disposto, per quanto in questa sede interessa, l'accorpamento di una quota parte della ex particella 402 di proprietà del ricorrente al demanio comunale, provvedimenti di cui si è venuti a conoscenza in via del tutto fortuita, per essere stato informato, il ricorrente, da alcuni suoi conoscenti a seguito dell'avvenuta pubblicazione di quest'ultimo atto sul sito informatico del Comune di Ostuni in data 27.4.2025; - di tutti gli atti presupposti e collegati e in particolare della comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione gratuita al demanio comunale che, per quanto si riporta nella succitata delibera n. 8/2025, sarebbe stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni con il n. 3461 del 24.10.2024, non conosciuta se non per il riferimento contenuto nei succitati provvedimenti, e di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi con il procedimento in esame.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale e decreto dirigenziale con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della legge n. 448/1998, l'acquisizione al demanio stradale di una porzione di terreno privato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha impugnato la deliberazione consiliare e il successivo decreto dirigenziale deducendo: l'assenza dell'uso pubblico ultraventennale del terreno, che sarebbe stato utilizzato soltanto con il consenso del proprietario per consentire l'accesso e la sosta a pagamento; l'assenza di una motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale; l'erronea considerazione dell'area come facilmente accessibile alla collettività, nonostante l'Amministrazione avesse impedito la realizzazione di una recinzione; la violazione dell'art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998 per mancata acquisizione del consenso del proprietario; l'inidoneità del silenzio o della mancata opposizione all'avviso pubblicato all'Albo pretorio a integrare tale consenso, anche perché l'avviso non era stato notificato personalmente; e l'insussistenza di ragioni per escludere la comunicazione individuale di avvio del procedimento, considerato il numero limitato dei proprietari interessati. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'acquiescenza del proprietario e la rilevanza di precedenti atti comunali che avevano qualificato l'area come strada a uso pubblico.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse il cattivo esercizio del potere amministrativo previsto dall'art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998, e non una controversia meramente petitoria. Ha respinto anche l'eccezione di tardività: l'atto di accorpamento, avente natura ablativa e direttamente incidente sulla sfera giuridica del proprietario, doveva essere notificato individualmente ai destinatari ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990; la pubblicazione all'Albo pretorio non era sufficiente a far decorrere il termine d'impugnazione. Nel merito, ha ritenuto decisiva la mancata acquisizione di un consenso espresso del proprietario. L'art. 31, comma 21, richiede infatti il consenso degli attuali proprietari quale presupposto dell'accorpamento al demanio stradale, e tale requisito, avendo funzione negoziale e concorrendo al perfezionamento dell'effetto traslativo, non può essere sostituito dal silenzio, dalla mancata opposizione all'avviso pubblico, dall'omessa impugnazione di un precedente diniego di recinzione o da altri comportamenti concludenti. L'assenza del consenso espresso è stata ritenuta sufficiente per annullare gli atti, con assorbimento della censura relativa alla mancanza dell'uso pubblico ultraventennale. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente alla porzione di terreno del ricorrente, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31, commi 21 e 22, legge n. 448/1998
In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.
L'accorpamento richiede, oltre agli altri presupposti, l'acquisizione del consenso del proprietario; il consenso deve essere espresso e non può essere desunto da silenzio o comportamenti concludenti.
art. 21-bis legge n. 241/1990
L'atto ablatorio direttamente incidente sulla sfera giuridica del privato deve essere notificato individualmente al destinatario; la sola pubblicazione all'Albo pretorio non è sufficiente a far decorrere il termine per impugnarlo.
art. 6 legge regionale Puglia n. 26/2020
È richiamato quale fondamento normativo, insieme all'art. 31 della legge n. 448/1998, degli atti comunali di accorpamento; la decisione si fonda tuttavia specificamente sulla mancata acquisizione del consenso richiesto dalla normativa statale.
Massime di principio
- L'accorpamento al demanio stradale di una porzione di terreno privato ai sensi dell'art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998 presuppone l'acquisizione del consenso espresso dell'attuale proprietario; tale consenso, concorrendo al perfezionamento dell'effetto traslativo, non può essere desunto dal silenzio, dalla mancata opposizione o da altri comportamenti concludenti.
- La controversia sull'accorpamento al demanio stradale appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il proprietario contesta il cattivo esercizio del potere autoritativo, anche mediante la deduzione dell'erroneità dei presupposti di fatto dell'acquisizione.
- L'atto di accorpamento al demanio stradale, in quanto atto ablatorio direttamente lesivo della sfera giuridica del proprietario, deve essere notificato individualmente ai destinatari ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990; la pubblicazione all'Albo pretorio non sostituisce la notificazione e non fa decorrere il termine ordinario d'impugnazione.
- La mancata acquisizione del consenso espresso del proprietario è di per sé sufficiente a determinare l'illegittimità e l'annullamento dell'atto di accorpamento, senza necessità di esaminare ulteriori presupposti, come l'uso pubblico ultraventennale.
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