Sentenza del 13/02/2017 n. 458 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Principi generali - Ires - Dichiarazione - Emendabilità - Termine ex art. 2 del d.p.r. n. 322/1998 - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato la pretesa relativa a sanzioni IRES e interessi per l'anno 2010. Sosteneva, in particolare, che la dichiarazione integrativa presentata dalla società il 31 luglio 2014 fosse tardiva ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998 e che la transazione conclusa tra la contribuente e l'ASL BAT non fosse fiscalmente rilevante. La società sosteneva invece la legittimità della correzione della dichiarazione e l'assenza di ricavi effettivamente incassati, poiché le fatture erano pro forma e le pretese creditorie erano state oggetto di rinuncia transattiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che il superamento del termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998 non impedisce al contribuente di far valere in giudizio errori od omissioni della dichiarazione che abbiano determinato un maggior debito d'imposta o un danno a suo carico. La transazione, non contestata specificamente in primo grado, provava inoltre il mancato incasso dei ricavi nell'anno 2010; le contestazioni nuove formulate dall'Agenzia in appello sono state dichiarate inammissibili per violazione del divieto di nuove eccezioni. È stato respinto anche il motivo incidentale sulle spese, ritenendo legittima la compensazione disposta in primo grado. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 5.000 euro per le spese del giudizio di appello, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Le dichiarazioni (...) possono essere integrate per correggere errori od omissioni (...) non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le dichiarazioni (...) possono essere integrate (...) non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Il comma 8 prevede un termine più ampio per correggere errori in danno dell'Amministrazione, mentre il comma 8-bis stabilisce un termine più breve per le correzioni favorevoli al contribuente. La decadenza da quest'ultimo termine incide sulla dichiarazione integrativa, ma non elimina il diritto del contribuente di contestare in giudizio la maggiore pretesa fiscale dimostrando l'errore commesso.
Art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato quale termine entro il quale possono essere presentate le dichiarazioni integrative dirette a correggere errori od omissioni in danno dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 115 c.p.c.
In base al principio di non contestazione, il fatto che l'ASL non avesse percepito somme per i servizi fatturati pro forma è stato considerato provato, poiché l'Agenzia non lo aveva specificamente contestato nel giudizio di primo grado.
Art. 54, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Vieta la proposizione in appello di motivi e contestazioni nuovi. Le contestazioni analitiche dell'Agenzia sul contenuto della transazione, formulate soltanto in appello, sono state quindi dichiarate inammissibili.
Art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese di lite è stata ritenuta legittima poiché fondata sulla non univocità degli orientamenti giurisprudenziali, circostanza idonea a giustificare la compensazione secondo la discrezionalità del giudice.
Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016
Ha chiarito la distinzione tra i termini per le dichiarazioni integrative in favore dell'Amministrazione e quelle in favore del contribuente.
Massime di principio
- Il termine per presentare una dichiarazione integrativa a favore del contribuente non impedisce, di per sé, di contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria fondata su un errore dichiarativo, purché l'errore sia provato e incida effettivamente sull'obbligazione fiscale.
- La dichiarazione integrativa tardiva può non produrre tutti gli effetti procedurali propri di una dichiarazione tempestiva, ma può comunque costituire un elemento utile per dimostrare l'inesistenza o la minore entità del debito tributario.
- In giudizio è essenziale documentare la reale manifestazione economica dell'operazione: ricavi solo fatturati pro forma e mai incassati non possono essere trattati automaticamente come ricavi effettivi, se ciò risulta provato secondo le regole fiscali applicabili.
- Le contestazioni devono essere formulate tempestivamente nel primo grado di giudizio. L'Amministrazione non può introdurre in appello nuovi rilievi analitici sul merito dell'operazione, salvo che si tratti di mere difese non qualificabili come nuove contestazioni.
- Il principio di non contestazione può rendere decisivi i fatti allegati dalla controparte e non specificamente contestati: è quindi necessario prendere posizione puntuale su ogni circostanza rilevante.
- La soccombenza dell'Amministrazione può comportare la condanna alle spese del giudizio, anche se in primo grado le spese erano state compensate.
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