Cassazione Penale, Sentenza n. 12988/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la ricusazione di due magistrati del Tribunale di Vibo Valentia nel processo "Rinascita-Scott", depositando l'istanza il 21/09/2022. Sosteneva che la richiesta era tempestiva (entro i 3 giorni previsti dall'art. 38, comma 2, c.p.p.) in quanto il 19/09/2022 era stata resa nota l'accoglienza, per un altro imputato (Luigi Mancuso), di un'istanza di ricusazione nei confronti degli stessi giudici; richiamava anche la sentenza della Corte costituzionale n. 371/1996 (presunzione di incompatibilità nei reati a concorso necessario) e la giurisprudenza di Sez. U. n. 36847/2014, chiedendo che la ricusazione fosse valutata come tempestiva e fondata. Contestava inoltre vizi di motivazione e la mancata valutazione della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che Paternò avesse già proposto analoga istanza di ricusazione nei confronti degli stessi giudici, rigettata dalla Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 06/09/2022 e contro la quale era già stato proposto ricorso in Cassazione, giudicato manifestamente infondato (Cass. sez.2 n. 7813 del 27/01/2023). Perciò sussiste una preclusione processuale alla reiterazione della stessa istanza in assenza di elementi sopravvenuti, simile all'effetto di cui all'art. 649 c.p.p. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 38 cod. proc. pen.
termine di tre giorni per la proposizione della ricusazione dalla conoscenza del fatto che giustifica la ricusazione; il ricorrente sosteneva di aver rispettato tale termine
art. 125 cod. proc. pen.
obbligo di motivazione del provvedimento; il ricorrente denunciava vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata
art. 18 cod. proc. pen.
norma sulla separazione della posizione dell'imputato (separazione del capo Mancuso), atto che il ricorrente ritiene aver reso noto l'accoglimento di una precedente ricusazione
Corte costituzionale
richiamata dal ricorrente come fonte che pone una presunzione di incompatibilità nei reati a concorso necessario, per la particolare interdipendenza delle posizioni degli imputati
Sez. U., Cassazione
n. 36847 del 26/06/2014 (Della Gatta)
giurisprudenza invocata dal ricorrente per sostenere che i termini per la ricusazione decorrono dalla conoscenza della decisione di rigetto della dichiarazione di astensione e non da una motivazione antecedente non conosciuta
art. 649 cod. proc. pen.
richiamato dalla Corte come paradigma di preclusione processuale: la reiterazione di istanze identiche è impeditiva in assenza di elementi nuovi
art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per il ricorso inammissibile
norme sul procedimento cartolare
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L.18/12/2020 n.176; art.16 comma 1 d.l.30/12/2021 n.228 conv. L.25/02/2022 n.15
il procedimento in Cassazione è stato trattato in forma cartolare ai sensi delle disposizioni emergenziali e successive
Cass. sez.2
n. 7813 del 27/01/2023 (Paternò)
precedente decisione della Corte di Cassazione che aveva già dichiarato manifestamente infondato un precedente ricorso analogo del medesimo ricorrente; questo è stato ritenuto motivo di inammissibilità per reiterazione
Massime di principio
- Non è possibile reiterare in Cassazione una medesima istanza di ricusazione già decisa negativamente senza nuovi elementi: la preclusione processuale vale se non emergono fatti o documenti sopravvenuti
- La tempestività della ricusazione va valutata rispetto al momento in cui la parte ha effettivamente conoscenza dell'elemento che giustifica la ricusazione; occorre documentare tale conoscenza (verbali, ordinanze, notifiche)
- Nei processi con imputati in concorso necessario la rilevanza dell'interdipendenza delle posizioni non produce automaticamente l'incompatibilità dei giudici: è necessario illustrare in modo specifico come la situazione concreta comprometta l'imparzialità
- Se si invoca una giurisprudenza particolare (es. Sez. U. o Corte costituzionale), il difensore deve spiegare puntualmente il nesso tra quella pronuncia e i fatti concreti del caso e depositare copia delle decisioni o atti rilevanti
- In caso di rigetto per inammissibilità si possono prevedere condanne alle spese e somme a titolo di ammenda: valutare la fondatezza prima di reiterare ricorsi manifestamente identici
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