Cassazione Civile, Ordinanza n. 19782/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società di costruzioni aveva ottenuto in appello l'annullamento di tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2014. La controversia riguardava la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA sugli acquisti di gasolio destinato a cisterne presenti nei cantieri, con cui venivano riforniti mezzi speciali e automezzi impiegati nell'attività d'impresa. La decisione di merito aveva ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, le fatture potessero sostituire le schede carburante. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza denunciando la violazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 277/2000, dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che, ai fini fiscali, non esiste equipollenza tra fatture e schede carburante e che, in assenza di un contratto di netting, era necessaria la scheda carburante per documentare acquisti e detrazione IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel regime vigente ratione temporis, l'art. 1 del d.P.R. n. 444/1997 prevedeva in via esclusiva la scheda carburante per la registrazione degli acquisti e non consentiva di considerare equipollenti, ai fini fiscali, altri strumenti come le fatture. Ha inoltre osservato che l'esonero dall'obbligo di scheda carburante è configurabile solo in presenza di un contratto di netting, non risultante nel caso concreto. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 del d.P.R. n. 277/2000
Richiamato dalla ricorrente come norma violata, nel quadro della disciplina documentale degli acquisti di carburante.
art. 19 del d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale norma sulla detrazione dell'IVA, subordinata alla regolare documentazione degli acquisti.
art. 109 del d.P.R. n. 917/1986
Richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi d'impresa.
art. 1 del d.P.R. n. 444/1997
La Corte afferma che, nel regime applicabile, prevedeva esclusivamente il meccanismo della scheda carburante per la registrazione degli acquisti e non consentiva l'equipollenza di altri strumenti documentali, come le fatture.
art. 6 del d.P.R. n. 444/1997
"Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi"
La Corte precisa che il caso non rientrava in tali ipotesi di esenzione dall'applicazione del regolamento.
Massime di principio
- Nel regime previgente alla soppressione della scheda carburante, la documentazione fiscale degli acquisti di carburante per autotrazione era disciplinata in modo esclusivo dal relativo regolamento, senza possibilità di sostituire la scheda con fatture o altri strumenti, salvo espressa previsione normativa.
- La deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA relativi ai carburanti richiedevano il rispetto delle forme documentali previste dalla disciplina speciale; la mera dimostrazione dell'inerenza del carburante all'attività d'impresa non basta a superare il difetto del documento prescritto.
- L'esonero dall'obbligo della scheda carburante può operare solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla disciplina speciale o quando il rapporto di rifornimento sia riconducibile a un contratto di netting; in mancanza, permane l'onere di redazione della scheda.
- In presenza di disciplina fiscale speciale e formale, non è ammessa un'interpretazione estensiva o analogica che trasformi documenti diversi dalla scheda carburante in equivalenti funzionali ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo.
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