Cassazione Penale, Sentenza n. 38764/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., deducendo che la sua assenza nel processo di merito era stata dichiarata in difetto dei presupposti di cui all'art. 420-bis c.p.p. e che, pur avendo eletto domicilio e nominato difensore, non aveva ricevuto le notifiche del procedimento. Ha sostenuto che, a seguito della modifica normativa (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il termine di 30 giorni per proporre la rescissione deve decorrere dalla conoscenza effettiva della motivazione della sentenza e degli atti processuali; pertanto la decorrenza doveva partire dal momento in cui ebbe accesso al fascicolo (17/01/2025) e non dalla mera notifica dell'ordine di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato e ha confermato l'ordinanza della Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione per tardività. La Suprema Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 629-bis dopo la novella del 2022, il termine decadenziale di 30 giorni decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'esistenza della sentenza (ossia degli estremi del provvedimento, dell'autorità che lo ha emesso e della pena), informazioni che possono desumersi dall'ordine di esecuzione notificato. Nel caso concreto l'ordine di esecuzione risulta emesso il 16/10/2024 e notificato prima del 30/12/2024, mentre l'istanza di rescissione è stata presentata il 11/02/2025, oltre i 30 giorni; conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
la richiesta di rescissione del giudicato ... entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza
Il termine decadenziale di 30 giorni decorre dalla conoscenza dell'esistenza della sentenza, intesa come cognizione degli estremi del provvedimento, dell'autorità che lo ha emesso e della pena, non dalla conoscenza delle motivazioni o dell'intero fascicolo processuale
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la dichiarazione di assenza nel processo; la rescissione può essere proposta quando l'assenza sia stata dichiarata in mancanza dei presupposti di tale articolo, ma la verifica dei presupposti non incide sul dies a quo del termine di rescissione
art. 178, lett. c, cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso come norma processuale rilevante per la forma e i termini della impugnazione, ma non altera la decorrenza del termine di 30 giorni prevista dall'art. 629-bis
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 37
Ha sostituito la locuzione 'procedimento' con 'sentenza' in art. 629-bis; la Corte interpreta tale modifica come finalizzata a individuare con maggiore certezza il dies a quo (la conoscenza dell'esistenza della sentenza), senza richiedere la conoscenza delle motivazioni
art. 656 cod. proc. pen.
Riferimento all'ordine di esecuzione notificato ai sensi di questa norma; la notifica dell'ordine di esecuzione che contiene gli estremi della sentenza costituisce momento idoneo per far decorrere il termine di 30 giorni
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per proporre la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. decorre dalla conoscenza dell'esistenza della sentenza (estremi del provvedimento, autorità che l'ha emessa e pena), non dalla mera conoscenza delle motivazioni o dall'accesso integrale al fascicolo
- La notifica di un ordine di esecuzione contenente gli estremi della sentenza è idonea a far decorrere il termine di 30 giorni; chi intende proporre la rescissione deve agire tempestivamente dopo tale notifica
- La mancata indicazione della data in cui il ricorrente ha effettivamente avuto conoscenza della sentenza può comportare l'inammissibilità dell'istanza per difetto di allegazione degli elementi necessari a valutare la tempestività
- La rescissione del giudicato è uno strumento ancorato alla mancata conoscenza della pendenza del processo, non alla valutazione del merito; per questioni di merito è invece rilevante lo strumento della revisione
- In situazioni di notifiche potenzialmente viziate (es. notifica a domicilio diverso), è comunque cruciale documentare subito la mancata ricezione e i motivi per cui la conoscenza della sentenza è avvenuta tardivamente, utilizzando certificazioni, estratti SIES o atti ufficiali per provare le date
- Per garantire la tutela del diritto di difesa, il difensore deve indicare chiaramente nella istanza la data concreta di avvenuta conoscenza della sentenza; in mancanza la domanda rischia di essere dichiarata inammissibile
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