Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3205/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di revisione ex art. 630, lett. c) c.p.p. per fatti di lesioni e minacce (9 luglio 2011) a carico di Vitoni; il ricorrente deduceva nuovi elementi investigativi raccolti dal difensore (informazioni ex art. 391-bis) idonei a dimostrare che fosse a Roma e non presente nel luogo del reato, chiedendo l'ammissione di prove testimoniali. In cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) vizio procedurale perché la Corte di appello avrebbe erroneamente effettuato soltanto il vaglio di ammissibilità (art. 631) invece di dare corso al giudizio di revisione (art. 636) come disposto dalla Corte di cassazione nella precedente pronuncia; (2) vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni acquisite in difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la Corte di appello di Firenze si è limitata a valutare l'ammissibilità senza celebrare il giudizio di revisione ex art. 636 c.p.p., né ad ammettere le prove orali richieste. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per celebrare il giudizio di revisione secondo le norme previste. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 630, lett. c), cod. proc. pen.

    norma che disciplina la richiesta di revisione fondata su nuovi elementi; è il titolo della domanda iniziale del Vitoni

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità del giudizio di revisione; la doglianza verteva su difetto di applicazione delle regole procedurali previste

  • art. 631, cod. proc. pen.

    regola il vaglio di ammissibilità della richiesta di revisione; la Corte territoriale ha operato come se dovesse pronunciarsi sull'ammissibilità ai sensi di questa norma invece di celebrare il giudizio sostanziale di revisione

  • art. 636, cod. proc. pen.

    "le disposizioni del titolo I e del titolo II (470 ss.) del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione"

    regola lo svolgimento del giudizio di revisione: quando la revisione è assegnata alla Corte d'appello questa deve procedere al giudizio nelle forme previste, anche ammettendo le prove richieste; la Corte di cassazione ha rilevato che tale giudizio non è stato effettuato

  • art. 634, comma 2, cod. proc. pen.

    norma richiamata per la trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente dopo l'intervento della Corte di cassazione; la Corte suprema aveva già disposto la trasmissione per il giudizio di revisione

  • art. 391-bis, cod. proc. pen.

    regola le investigazioni difensive: le informazioni raccolte dal difensore erano al centro della richiesta di revisione e dovevano essere valutate nel giudizio di revisione

  • art. 11, cod. proc. pen.

    richiamata solo per l'individuazione della Corte d'appello competente cui trasmettere gli atti

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    norma procedurale citata in relazione ai limiti formali del ricorso per cassazione (presentazione dei motivi)

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione, in una precedente pronuncia, ha ritenuto che si sia "consumato il vaglio preliminare di ammissibilità" e dispone la trasmissione per il giudizio di revisione, la Corte territoriale deve celebrare il giudizio di revisione ex art. 636 c.p.p. e non limitarsi a un riesame di sola ammissibilità ex art. 631.
  • Le investigazioni difensive effettuate ai sensi dell'art. 391-bis, se indicate nella domanda di revisione, devono essere valutate nel giudizio di revisione e possono giustificare l'ammissione di prove ulteriori (anche orali) quando siano pertinenti alle ragioni di revisione invocate.
  • Il mancato esperimento del giudizio di revisione (compresa la mancata valutazione sull'ammissione delle prove richieste) integra vizio procedurale che può determinare l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
  • In sede di revisione è necessario distinguere tra il vaglio di ammissibilità formale della richiesta e il merito del riesame: il primo può essere una fase preliminare, ma se la Corte di cassazione ha già superato tale vaglio, la Corte d'appello deve entrare nel merito secondo le forme previste per la revisione.
  • Quando il giudizio di merito di revisione non è stato svolto, eventuali questioni di valutazione probatoria (es. presunto travisamento delle dichiarazioni) restano assorbite e saranno poi decise dalla Corte che celebrerà il nuovo giudizio di revisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.