Cassazione Penale, Sentenza n. 44017/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello sollevando tre censure principali: 1) nullità per omessa comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore Generale ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, DL 137/2020 (richiamando artt. 180 e 178 c.p.p.); 2) contraddittorietà e travisamento della motivazione poiché la Corte di appello aveva richiamato conclusioni delle parti che in realtà non risultavano depositate; 3) errore di diritto e travisamento sulla configurabilità dell'esimente di cui all'art. 649 c.p. (terzo comma) rispetto alla tentata estorsione in danno degli ascendenti, sostenendo che non vi sarebbe stata violenza reale in quanto la vittima non era stata colpita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha accertato che la Procura Generale non aveva effettivamente depositato conclusioni scritte e, comunque, ha richiamato l'orientamento secondo cui la mancata formulazione o comunicazione delle conclusioni del PG nel rito cartolare emergenziale non legittima la difesa a dedurre la nullità della sentenza; in alternativa, si tratta di una nullità a regime intermedio non esperibile dal soggetto "senza interesse" ai sensi dell'art. 182 c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato per mancata dimostrazione del pregiudizio; il terzo è inammissibile in cassazione trattandosi di contestazione fattuale e perché, comunque, la giurisprudenza consolidata esclude l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 649 c. 3 quando sia stato fatto uso di violenza, anche se il fatto è tentato. In conclusione il ricorso è respinto, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 2
art. 23-bis, comma 2, DL 137/2020
Disciplina la formulazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero nel giudizio di appello cartolare emergenziale; la Corte ha ritenuto che la mancata formulazione o comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale non consente automaticamente alla difesa di eccepire la nullità della sentenza, anche se esiste un contrasto giurisprudenziale sul punto
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Richiamato in relazione all'obbligo di trasmissione delle conclusioni scritte della Procura Generale; la Corte ha considerato irrilevante, nel caso concreto, l'eventuale mancata comunicazione poiché le conclusioni non erano state depositate
Codice di procedura penale, art. 180
Richiamato in relazione alle nullità; la Corte ha esaminato il regime delle nullità e la possibilità di dedurle nei vari momenti processuali
Codice di procedura penale, art. 178
Norma sulle nullità processuali; la Corte ha valutato se la presunta violazione rientrasse tra le nullità che possono essere dedotte dalla parte e ha osservato che, se si tratta di nullità a regime intermedio, questa può non essere esperibile dalla difesa se manca l'interesse
Codice di procedura penale, art. 182, comma 1-2
art. 182 c.p.p., commi 1 e 2
Regola i termini per eccepire le nullità procedurali; la Corte ha precisato che alcune nullità intermedie non possono essere dedotte se la parte non ha interesse all'osservanza della norma violata e che, in diversi orientamenti, l'eccezione può o meno essere proposta con il primo atto di partecipazione cartolare
Codice penale, art. 649, comma 1, n. 2 e comma 3
art. 649 c.p., comma 1 n.2 e comma 3
La Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui la causa di non punibilità ex art. 649, comma 3 (esimente per fatti esercitati "per difesa") non si applica quando nella condotta è presente uso di violenza, e ciò vale sia per il delitto consumato che per il tentativo
Codice penale, art. 89
Richiamata per segnalare che i giudici di merito avevano riconosciuto al ricorrente circostanza attenuante (generica o specificata), utilizzata per la determinazione della pena
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina le spese nei giudizi di cassazione; la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. per condannare il ricorrente alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In un giudizio d'appello cartolare celebrato con le disposizioni emergenziali, la mancata formulazione o comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale non garantisce automaticamente alla difesa l'annullamento della sentenza: va verificato se le conclusioni sono state effettivamente depositate e se la nullità è di quelle esperibili dalla parte.
- Se si contesta che i giudici di merito abbiano fatto riferimento a documenti o conclusioni non depositate, la difesa deve dimostrare il concreto pregiudizio subito; altrimenti la censura è normalmente ritenuta manifestamente infondata.
- Le questioni attinenti alla valutazione di fatti e di prova ("travisamento della prova") sono generalmente inammissibili in Cassazione se non indicano specificamente quale elemento probatorio sarebbe stato frainteso o omesso.
- La causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. non trova applicazione quando la condotta comprende l'uso della violenza: questo principio si applica anche alle ipotesi di tentato reato.
- Quando la vittima non è stata colpita per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente (es. schivata o scarsa efficacia dell'azione), il tentativo può comunque ritenersi configurato se è provato l'atto diretto a commettere il reato e l'intenzione criminosa.
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