Cassazione Penale, Sentenza n. 30556/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di applicazione dell'indulto (legge n. 241/2006) sulla pena inflitta con sentenza del 4/5/2007, pena che risultava condizionalmente sospesa. Il motivo dedotto era la violazione di legge: a detta del ricorrente l'indulto doveva essere applicato sulla pena determinata dopo il cumulo delle pene e il condannato avrebbe un interesse giuridico a che l'indulto si sostituisse alla sospensione condizionale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile. La Corte ha ritenuto che, quando sussistono i presupposti sia per la sospensione condizionale che per l'indulto, prevale la sospensione condizionale (beneficio più favorevole) e che l'indulto è applicabile solo a pene eseguibili. Di conseguenza è preclusa l'applicazione dell'indulto sulla pena non eseguibile perché condizionalmente sospesa. Il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale su istanza del condannato al solo fine di ottenere l'indulto, potendo revocare la sospensione solo nei casi previsti dall'art. 168 c.p. o intervenire nell'ambito dell'incidente previsto dall'art. 671 c.p.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 241/2006 (indulto)
richiamata nel testo come norma di riferimento per l'applicazione dell'indulto
l'indulto opera solo su pene suscettibili di esecuzione e non può essere applicato a pene la cui eseguibilità è sospesa condizionalmente
Sez. U, n. 36837 del 15/07/2010, Bracco
Sez. U, n. 36837 del 15/07/2010 (Bracco), Rv. 247940
giurisprudenza consolidata secondo cui la sospensione condizionale prevale sull'indulto quando ricorrono entrambi i presupposti e i due benefici non possono essere applicati congiuntamente sulla stessa pena
art. 168 cod. pen.
art. 168 c.p. richiamato nel testo
indica i casi in cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena
art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 c.p.p. richiamato nel testo
l'intervento del giudice dell'esecuzione sulla sospensione condizionale al di fuori dei casi di revoca è possibile solo tramite l'incidente promosso ai sensi di tale disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 c.p.p. richiamato nel dispositivo
norma usata per la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
citata nel testo in relazione alla determinazione della colpa per l'esclusione del versamento alla Cassa delle ammende
richiamata per stabilire i criteri sulla esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'indulto è applicabile solo su pene eseguibili; non può essere operato su pene la cui eseguibilità è sospesa condizionalmente.
- Quando ricorrono i presupposti sia per la sospensione condizionale della pena sia per l'indulto, prevale la sospensione condizionale quale beneficio più favorevole per il condannato.
- Il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale su istanza del condannato al fine di ottenere l'applicazione dell'indulto; la revoca è consentita solo nei casi previsti dall'art. 168 c.p.
- Al di fuori delle ipotesi di revoca previste dall'art. 168 c.p., l'intervento sul beneficio della sospensione condizionale può avvenire solo tramite l'incidente ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
- Tentativi infondati di ottenere, in sede di esecuzione, l'applicazione di misure incompatibili con il beneficio già riconosciuto possono comportare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese processuali e sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle ammende).
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