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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 2734 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Obbligazione di imposta - Solidarietà - Debitore principale e coobbligati - Liquidatore ed ex amministratore - Efficacia - Sussiste - Intimazione di pagamento notificata a tutti - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità per l'ufficio di procedere nei confronti sia dell'ex amministratore sia del liquidatore, in relazione a un'obbligazione tributaria originariamente riferita alla società. Il contestante sosteneva, in sostanza, che il subentro di più soggetti rispetto al debitore originario impedisse o limitasse l'efficacia dell'accertamento e della riscossione nei loro confronti. La questione è stata valutata alla luce del carattere unitario dell'obbligazione d'imposta e della solidarietà tra i soggetti coinvolti.

La decisione

La pretesa dell'amministrazione è stata ritenuta legittima. L'obbligazione tributaria deriva da un unico presupposto d'imposta e conserva carattere unitario anche quando al debitore originario subentrano più soggetti, come l'ex amministratore e il liquidatore. Ne consegue la solidarietà delle rispettive obbligazioni e la possibilità per l'ufficio di notificare l'accertamento e l'intimazione di pagamento a entrambi. Il ricorso è quindi risultato infondato o comunque non accolto.

Norme richiamate

  • Art. 1306 cod. civ.

    La norma è richiamata in materia di obbligazioni solidali e degli effetti delle vicende riguardanti uno dei coobbligati. Nel contesto della decisione, sostiene la possibilità di considerare unitariamente l'obbligazione gravante sui diversi soggetti solidalmente obbligati.

  • Art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    La disposizione disciplina la responsabilità di liquidatori e amministratori per le imposte dovute dalla società in determinate condizioni. È utilizzata come base normativa per ritenere legittima l'azione dell'amministrazione nei confronti dell'ex amministratore e del liquidatore.

Massime di principio

  • Quando più soggetti sono collegati alla medesima obbligazione tributaria originata da un unico presupposto d'imposta, l'amministrazione può agire nei confronti di ciascun coobbligato, salvo specifiche limitazioni previste dalla legge.
  • Il passaggio dalla società al liquidatore o all'ex amministratore non elimina automaticamente il debito tributario né impedisce la riscossione: occorre verificare se ricorrono i presupposti della responsabilità personale previsti dalla normativa.
  • La notifica dell'accertamento o dell'intimazione di pagamento a più soggetti solidalmente responsabili può essere legittima e non richiede necessariamente che l'amministrazione scelga un solo destinatario.
  • La responsabilità dell'amministratore o del liquidatore non deriva soltanto dalla carica ricoperta, ma deve essere valutata in base alle condizioni sostanziali e procedurali previste dall'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973.
  • In situazioni analoghe è opportuno distinguere tra l'esistenza del debito della società e la responsabilità personale del singolo: la prima può essere unitaria, mentre la seconda richiede la verifica dei presupposti specifici per ciascun soggetto.

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