Sentenza n. 5433/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno relativo al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento dello Sportello unico per l'immigrazione di Caserta sulla conclusione della procedura di primo ingresso e sulla sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino indiano entrato in Italia in forza di nulla osta al lavoro e del conseguente visto, aveva chiesto allo Sportello unico per l'immigrazione di Caserta la fissazione di un appuntamento per definire la procedura di primo ingresso e sottoscrivere il contratto di soggiorno. Dopo un preavviso di revoca del nulla osta per incompletezza dell'asseverazione, era stata presentata un'integrazione documentale, ma il procedimento non risultava concluso. Ha quindi agito contro il silenzio, chiedendo di accertarne l'illegittimità, ordinare la definizione del procedimento entro trenta giorni e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Successivamente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, riferendo di essere stato convocato presso lo Sportello unico per la sottoscrizione del contratto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, apprezzando in tal senso la dichiarazione del ricorrente e la sua richiesta conseguente alla convocazione presso lo Sportello unico. Non ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché il procedimento non era stato ancora definito: dalla documentazione dell'amministrazione risultava un differimento dovuto alla necessità di acquisire documentazione mancante. Ha ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in via definitiva, ritenendo integrati i presupposti dopo la produzione della documentazione richiesta e non risultando la domanda manifestamente inammissibile o infondata; ha liquidato al difensore 800 euro, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA, a carico dello Stato. Spese di lite compensate.
Massime di principio
- La convocazione dell'interessato per proseguire una procedura amministrativa non determina, da sola, la cessazione della materia del contendere quando il procedimento non è stato ancora definito; se il ricorrente manifesta per tale sopravvenienza il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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