Sentenza del 26/05/2017 n. 13313 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia contestava la decisione della CTR del Lazio che aveva confermato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, sostenendo che il giudice tributario avrebbe dovuto limitarsi a eliminare o ridurre la garanzia con riferimento ai soli debiti tributari, senza incidere sui crediti non tributari, e che vi fosse un giudicato interno sul difetto di giurisdizione relativo a tali crediti. S.G., con ricorso incidentale, contestava invece la compensazione delle spese di appello, ritenendola motivata con una formula generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Equitalia sia quello incidentale di S.G., confermando la decisione impugnata. Ha stabilito che, per verificare il superamento della soglia di 8.000 euro necessaria per l'iscrizione ipotecaria, devono essere considerati complessivamente anche i debiti non tributari e quelli non contestati, purché risultanti dai ruoli. Nel caso concreto, il debito effettivo era pari a 1.591 euro per tributi e 1.718,34 euro per sanzioni stradali, quindi inferiore alla soglia. L'ipoteca era pertanto illegittima. È stata inoltre confermata la compensazione delle spese, poiché il giudizio era stato introdotto prima del 4 luglio 2009 e la motivazione relativa alla "particolarità della controversia" è stata ritenuta sufficiente. È stata infine respinta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77
L'ipoteca non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000 euro.
La soglia minima prevista per l'espropriazione immobiliare si applica anche all'iscrizione ipotecaria. Per verificare il superamento della soglia occorre sommare tutti i debiti risultanti dai ruoli, inclusi quelli non tributari.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e 50
Il ruolo costituisce titolo esecutivo.
Il ruolo consente all'agente della riscossione di procedere all'esecuzione forzata e alle azioni cautelari, senza che rilevi, ai fini del calcolo della soglia, la natura tributaria o non tributaria dei crediti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 3 e 19
Le norme delimitano la giurisdizione tributaria e gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Tuttavia, la mancanza di giurisdizione sui crediti non tributari non impedisce di considerarli nel calcolo complessivo della soglia per l'iscrizione ipotecaria.
Codice di procedura civile, artt. 91 e 92
Per i procedimenti instaurati prima del 4 luglio 2009, la compensazione delle spese era consentita per giusti motivi esplicitamente indicati. Il riferimento alla particolarità della controversia è stato ritenuto sufficiente nel caso concreto.
Legge n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, e art. 58
La disciplina più restrittiva sulla compensazione delle spese si applica ai procedimenti instaurati dopo il 4 luglio 2009; non era quindi applicabile al giudizio iniziato nel maggio 2009.
Codice di procedura civile, art. 96
La responsabilità aggravata richiede una prospettazione specifica e puntuale della temerarietà della lite e della soccombenza dolosa o gravemente colposa; una richiesta generica non è sufficiente.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione è illegittima quando l'ammontare complessivo effettivo dei debiti risultanti dai ruoli è inferiore a 8.000 euro.
- Nel calcolo della soglia di 8.000 euro devono essere sommati anche i crediti non tributari, come le sanzioni per violazioni del codice della strada, nonché i debiti non contestati.
- Il giudice tributario può non avere giurisdizione sul singolo credito non tributario, ma tale credito può comunque concorrere al calcolo della soglia necessaria per l'iscrizione ipotecaria.
- La verifica della legittimità dell'ipoteca deve riferirsi all'importo effettivamente dovuto al momento dell'iscrizione, considerando annullamenti, pagamenti e altre riduzioni intervenute anteriormente.
- Per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, la compensazione delle spese può essere giustificata da una motivazione sintetica, purché individui in modo comprensibile i giusti motivi.
- Una domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. deve indicare concretamente le condotte temerarie e il collegamento con i singoli motivi di ricorso.
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