Cassazione Penale, Ordinanza n. 41283/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione impugnata nei suoi effetti. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 16/01/2025 deducendo, come unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 69 c.p. e vizio di motivazione per la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ritenute in sentenza. La Corte osserva che la censura è del tutto generica, perché non sviluppa le ragioni giuridiche né i dati fattuali idonei a sostenere un diverso giudizio di bilanciamento; inoltre richiama la recidiva reiterata specifica infraquinquennale a carico dell'imputato, la cui esclusione non era stata mai invocata, come ulteriore ostacolo a un più favorevole bilanciamento.
Norme richiamate
art. 69 c.p.
La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti deve essere sorretta da specifiche ragioni di diritto e di fatto; in mancanza, il motivo è generico e non scrutinabile utilmente in cassazione. La presenza di recidiva reiterata specifica infraquinquennale è indicata come elemento incompatibile con il prospettato più favorevole bilanciamento.
recidiva reiterata specifica infraquinquennale
La Corte la richiama come dato ostativo al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti nel caso concreto.
Massime di principio
- In tema di bilanciamento tra circostanze ex art. 69 c.p., il motivo di ricorso deve indicare in modo puntuale le ragioni giuridiche e i dati fattuali che giustificherebbero un diverso esito del giudizio comparativo; una censura meramente assertiva è inammissibile.
- La deduzione sulla prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti non può essere accolta quando non sia specificamente contestato il presupposto ostativo della recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza che si limiti a criticare il giudizio di bilanciamento senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata è affetta da genericità e conduce all'inammissibilità del ricorso.
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