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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 16709 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, secondo la ricostruzione del ricorso, aveva respinto l'appello dell'Amministrazione e confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente contro il recupero a tassazione di un credito d'imposta utilizzato in compensazione. Il credito riguardava un investimento ritenuto non fiscalmente rilevante, consistente in un'autovettura Mitsubishi immatricolata come autocarro per il trasporto di cose ad uso proprio. Tuttavia, l'Agenzia ha depositato una copia autentica di una diversa sentenza, relativa alla società H. s.p.a., e non la copia autentica della sentenza effettivamente impugnata nei confronti di M. L.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando d'ufficio il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. La sentenza prodotta riguardava infatti un soggetto diverso e non poteva sostituire quella oggetto dell'impugnazione. L'improcedibilità opera anche in assenza di costituzione della parte intimata e non può essere superata invocando il caso di forza maggiore. Non è stata adottata una pronuncia sulle spese, che restano a carico della parte che ha proposto irritualmente il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 369 c.p.c.

    omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata entro il termine perentorio

    Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un adempimento necessario per la procedibilità del ricorso per cassazione. La sua omissione determina l'improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio.

  • Cass. n. 4710 del 2015

    l'improcedibilità del ricorso per Cassazione, per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata entro il termine perentorio indicato dall'art. 369 c.p.c., va rilevata e dichiarata d'ufficio

    Il principio conferma che l'omesso deposito della sentenza impugnata costituisce una causa insanabile di improcedibilità, anche quando la controparte non si sia costituita.

  • Cass. n. 343 del 1982

    la sanzione non può essere evitata neppure con l'invocazione del caso di forza maggiore

    L'inosservanza dell'obbligo di deposito non può essere neutralizzata mediante il richiamo a circostanze di forza maggiore.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione occorre depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza effettivamente impugnata; il deposito di una sentenza diversa, anche se proveniente dallo stesso organo giudicante, equivale sostanzialmente all'omissione dell'adempimento.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata è rilevabile d'ufficio dalla Corte, anche se il resistente non si costituisce e non solleva eccezioni.
  • Gli adempimenti documentali richiesti per la procedibilità del ricorso hanno carattere perentorio e, in linea generale, non sono sanabili mediante la produzione tardiva o il richiamo a difficoltà organizzative o a cause di forza maggiore.
  • Prima di depositare un ricorso per cassazione è essenziale verificare la corrispondenza tra parti, numero, data e contenuto della sentenza impugnata e il documento prodotto in giudizio.

Testo integrale

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