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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23858/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria confinante per ottenere la demolizione di un fabbricato di proprietà dei vicini, assunto in violazione delle distanze legali dal confine e tra costruzioni, nonché per l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio su una stradina larga 2,80 metri attraversante il fondo dei convenuti. I convenuti si costituivano resistendo e proponevano domanda riconvenzionale per far accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di mantenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e riconosceva anche l'usucapione della servitù di passaggio; la Corte d'appello, in parziale riforma, limitava la demolizione alla sola parte dell'ampliamento al primo piano, ritenendo non provata l'usucapione del diritto di mantenere l'edificio a distanza inferiore e valorizzando anche una CTU svolta in un precedente giudizio tra le stesse parti, poi estinto, dalla quale risultava il transito sulla stradina da oltre trentaquattro anni. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) travisamento della CTU sulla data di realizzazione dell'ampliamento; 2) violazione degli artt. 112 e 163 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto identico il petitum del giudizio estinto e del successivo giudizio, con ricadute sulla prescrizione; 3) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. sul presupposto della tutela reale solo per edifici frontistanti; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver fondato l'accertamento della servitù sulla CTU di altro giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a censurare un preteso travisamento delle risultanze della consulenza tecnica, rimedio che integra un errore revocatorio esperibile con revocazione e non con ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la decisione di merito era sorretta da una doppia ratio decidendi e i ricorrenti avevano omesso di impugnare una delle autonome ragioni, relativa alla dedotta violazione della distanza legale dal confine. Ha rigettato il terzo motivo osservando che la disciplina regolamentare locale sulle distanze dal confine integra il codice civile e tutela la distanza in sé, a prescindere dal frontistante. Ha rigettato il quarto motivo rilevando che l'art. 115 c.p.c. è violato solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, mentre è consentito valutare prove ritualmente acquisite da altro processo; nel caso concreto la CTU del giudizio estinto era stata legittimamente acquisita e la censura non attaccava adeguatamente il relativo contenuto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    error in procedendo; comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte distingue tra censure di legittimità e doglianze che, in realtà, mirano a contestare il travisamento del fatto o della prova, non deducibili come errori di diritto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica integra errore revocatorio, esperibile con revocazione e non con ricorso per cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è inammissibile se non investe tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla dedotta errata individuazione del petitum, ma la doglianza è stata respinta per mancata impugnazione di una ratio autonoma.

  • art. 872 c.c.

    Le norme regolamentari locali sulle distanze, quando integrative del codice civile, consentono la tutela reale anche per le distanze dal confine.

  • art. 873 c.c.

    La distanza legale rileva in sé e la violazione può essere accertata anche quando gli edifici non si fronteggiano, se la disciplina locale integra il codice.

  • art. 115 c.p.c.

    È violato solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando valuta prove ritualmente acquisite, anche da altro processo.

  • art. 116 c.p.c.

    La diversa forza di convincimento attribuita dal giudice alle prove è tema di valutazione probatoria e non integra di per sé violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, quando denunciato come erronea percezione del contenuto della prova, non integra un vizio di legittimità deducibile in cassazione ma, al più, un errore revocatorio.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a reggerla, il ricorso che non impugni tutte le rationes è inammissibile per difetto di interesse.
  • Le norme dei regolamenti edilizi che disciplinano le distanze tra costruzioni e dal confine hanno funzione integrativa del codice civile e mirano non solo a evitare intercapedini nocive, ma anche a tutelare l'assetto urbanistico; perciò la distanza va considerata in sé, anche se gli edifici non sono frontistanti.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti, non quando effettua una normale valutazione del materiale istruttorio.
  • Il giudice di merito può legittimamente utilizzare, ai fini decisori, prove formate in altro processo, purché la relativa documentazione sia ritualmente acquisita nel giudizio e sia consentito il contraddittorio delle parti sulla loro valutazione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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