Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36332/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, deducendo vizi di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della presenza di più persone. Dal testo emerge una vicenda in cui l'imputato, sopraggiunto sul posto con la propria autovettura, avrebbe consentito che una persona arrestata, con le manette ai polsi, fosse fatta salire a bordo del mezzo mentre altri presenti collaboravano spingendo la persona arrestata nell'auto. La Corte di appello aveva ritenuto che l'imputato fosse consapevole di quanto si stesse realizzando e della presenza degli altri soggetti riuniti. Il ricorso mirava quindi a contestare la motivazione sulla circostanza aggravante, ma il motivo è stato ritenuto meramente riproduttivo di una questione già confutata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo proposto privo di novità e già adeguatamente disatteso dalla Corte di appello con motivazione congrua: era stata valorizzata la consapevolezza dell'imputato rispetto all'azione in corso e alla presenza di più persone che cooperavano nella condotta. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.

    La decisione richiama implicitamente l'aggravante della presenza di più persone come circostanza del reato, ritenendo infondata la censura sulla sua motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente sovrapponibile una censura già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di appello, senza confrontarsi con le ragioni decisorie.
  • La motivazione sulla circostanza aggravante della presenza di più persone è sufficiente quando il giudice di merito evidenzi la consapevolezza dell'imputato rispetto alla condotta in atto e alla cooperazione dei presenti nella sua realizzazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.