Cassazione Penale, Sentenza n. 17547/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime del 41-bis. Deduce violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione: a suo avviso il Tribunale ha fondato la proroga su fatti anteriori alla carcerazione, su omicidi recenti non ancora giuridicamente attribuiti all'organizzazione di appartenenza (uno dei quali sarebbe per motivi passionali), su presunti tentativi di evasione non comprovati da elementi investigativi, e su una presunta operatività attuale della 'locale' di Ariola non dimostrata; inoltre il nucleo familiare non avrebbe pendenze giudiziarie. Sostiene che la motivazione sia meramente apparente.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che decide sul 41-bis è ammesso unicamente per violazione di legge, e che la censura sulla motivazione è ammissibile solo se questa sia priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità, ossia meramente apparente. Nel caso di specie la Corte ritiene comprensibile e congruo il percorso motivazionale del Tribunale (posizione di rilievo del ricorrente nell'organizzazione, periodo di latitanza, riferimenti a tentativi di evasione, persistente operatività della criminalità nel territorio), per cui le critiche del ricorrente risultano una mera riconsiderazione del merito probatorio non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Norma che autorizza il regime detentivo speciale; la Corte riconosce che la proroga può fondarsi su elementi indicativi della persistenza di collegamenti con l'organizzazione (posizione di rilievo, latitanza, tentativi di evasione, operatività territoriale) e che non è richiesta prova certa ma una probabilità ragionevole delle condizioni di pericolo
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli effetti processuali della decisione: condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, Pellegrino; Sez. 1, Santapaola; altre sezioni citate)
Principi consolidati secondo cui il sindacato della motivazione in cassazione è ammesso solo se la motivazione è meramente apparente (mancanza dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità); non è consentito rinnovare la valutazione degli elementi di prova e del loro peso in sede di legittimità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze sul 41-bis è ammesso soltanto per violazione di legge; molte censure sulla valutazione del merito probatorio sono inammissibili
- La motivazione del Tribunale di Sorveglianza è sindacabile in cassazione solo se risulti meramente apparente, ossia priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità
- Non è necessario che la sussistenza dei collegamenti con l'organizzazione sia provata con certezza: è sufficiente che sia ragionevolmente probabile sulla base degli elementi acquisiti
- Riferimenti a circostanze come la posizione di rilievo del detenuto, un periodo di latitanza, tentativi di evasione riferiti da collaboratori o la persistenza di operatività criminale sul territorio sono elementi rilevanti e possono giustificare la proroga del 41-bis se posti in relazione coerente
- La mera assenza di pendenze giudiziarie nel nucleo familiare non basta di per sé a escludere il mantenimento del regime differenziato quando sussistono altri elementi indicativi di pericolo
- In situazioni analoghe, la difesa può contestare l'assenza di riscontri probatori ma tale censura rischia di essere considerata una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; è più efficace dimostrare che la motivazione è formale, contraddittoria o priva dei requisiti minimi di logicità
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