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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09062/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per un reato tributario. Dal testo emerge che il motivo dedotto non attaccava nel merito la decisione di condanna, ma consisteva in una mera richiesta di dichiarare, alla data della decisione di legittimità, l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte rileva che tale richiesta non era idonea a instaurare un valido rapporto processuale in cassazione, perché priva di un motivo, sia pure infondato, suscettibile di scrutinio nel merito; perciò la prescrizione non poteva essere rivalutata "all'attualità" nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000

    Richiamati come base normativa del reato tributario per il quale l'imputato era stato condannato; il testo non consente di distinguere quale specifica fattispecie tra le due fosse contestata in concreto, ma indica entrambi gli articoli come riferimenti della condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    Non è espressamente indicato nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende corrisponde alla disciplina tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere un motivo riconoscibile e scrutinabile; una mera istanza volta solo a ottenere la declaratoria di prescrizione sopravvenuta, senza censura della decisione impugnata, è inidonea a instaurare un valido rapporto processuale.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di motivi, la Corte non procede alla rivalutazione attuale dell'estinzione del reato per prescrizione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esclusione di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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