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Sentenza

Sentenza n. 3802/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del verbale dell’incontro del G.L.O. di verifica finale del P.E.I. e proposta di assegnazione delle risorse di sostegno in favore dell’alunno minore -OMISSIS-, svoltosi in data 25.06.2024, limitatamente alla mancata valutazione e al mancato accoglimento delle proposte di aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione formulate dai ricorrenti, atto conosciuto dai ricorrenti in data 26.06.2024; del P.E.I. redatto nell’interesse dell’alunno minore -OMISSIS- per l’a.s. 2023/2024, limitatamente alla Sezione 5 in relazione alla verifica conclusiva degli esiti compiuta in data 20.05.2024, alla Sezione 7 in relazione alla verifica conclusiva degli esiti compiuta in data 25.06.2024 e alla Sezione in relazione alla verifica conclusiva degli esiti compiuta in data 25.06.2024, atti conosciuti in data 26.06.2024; di ogni ulteriore atto amministrativo presupposto, conseguente ovvero comunque connesso alla verifica finale del 25.06.2024 ad oggi non noto; di ogni ulteriore provvedimento amministrativo presupposto, conseguente ovvero comunque connesso alla verifica finale del 25.06.2024 ad oggi non noto, nonchè per l’accertamento e la declaratoria giudiziale del diritto soggettivo dello studente minore -OMISSIS- a fruire per l’a.s. 2024/2025 di una programmazione educativa individualizzata contenente la dettagliata indicazione degli elementi progettuali e di osservazione sistematica previsti dall’art. 8, terzo comma del Decreto interministeriale 182/2020, integrata con le indicazioni già formulate per iscritto dalla famiglia con proposta del 24.06.2024 e coordinata con gli interventi educativi e abilitativi/riabilitativi comprensivi ad orientamento ABA programmati ed eseguiti negli ambienti di vita extra-scolastici e per la conseguente condanna della Istituzione scolastica convenuta ad elaborare per l’a.s. 2024/2025 una programmazione educativa individualizzata contenente la dettagliata indicazione degli elementi progettuali e di osservazione sistematica previsti dall’art. 8, terzo comma del Decreto interministeriale 182/2020, integrata con le indicazioni già formulate per iscritto dalla famiglia con proposta del 24.06.2024 e coordinata con gli interventi educativi e abilitativi/riabilitativi comprensivi ad orientamento ABA programmati ed eseguiti negli ambienti di vita extra-scolastici

Giustizia amministrativa202402386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale del GLO di verifica finale del PEI e proposta di assegnazione delle risorse di sostegno, nonché PEI dell'alunno per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche e comunali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il verbale dell'incontro del GLO del 25 giugno 2024, limitatamente al mancato esame e accoglimento delle proposte familiari di aggiornamento delle condizioni di contesto e della progettazione educativa, nonché alcune parti del PEI relative alle verifiche conclusive degli esiti. Hanno dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione della decisione assunta dalla componente scolastica del GLO, riguardante un alunno riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del diritto dello studente a fruire, per l'anno scolastico 2024/2025, di una programmazione educativa individualizzata recante gli elementi progettuali e di osservazione sistematica previsti dall'art. 8, comma 3, del d.i. 182/2020, integrata con le indicazioni formulate dalla famiglia e coordinata con gli interventi educativi e abilitativi o riabilitativi svolti in ambito extrascolastico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure di difetto di istruttoria e di motivazione né la domanda di accertamento e condanna. La decisione è stata determinata dalla dichiarazione della parte ricorrente, depositata il 15 giugno 2026, circa il venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio, successiva alla rinuncia alla domanda cautelare e alla sopravvenuta convocazione del GLO. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della controversia e dell'andamento complessivo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    portatore di handicap in situazione di gravità

    La disposizione è richiamata per qualificare la situazione dell'alunno interessato dal PEI e dalle misure di sostegno.

  • art. 8, comma 3, d.i. 182/2020

    dettagliata indicazione degli elementi progettuali e di osservazione sistematica

    La disposizione è indicata dai ricorrenti quale base normativa del contenuto della programmazione educativa individualizzata richiesta.

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione

    La norma è richiamata per la fissazione della camera di consiglio destinata a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    La norma è richiamata nell'epigrafe quale base processuale del giudizio, senza che il Collegio ne svolga una specifica interpretazione.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, con il GDPR, quale base normativa della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, la parte ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla decisione e tale sopravvenienza non lascia residuare un interesse concreto e attuale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere verificata mediante fissazione della causa in camera di consiglio ai soli fini dell'accertamento della permanenza dell'interesse alla decisione.
  • In una controversia relativa al PEI e alle misure di sostegno scolastico, la dichiarazione processuale della parte circa il venir meno dell'interesse impedisce al giudice di procedere all'esame nel merito dei dedotti vizi di istruttoria e motivazione e delle domande di accertamento e condanna.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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