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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20542/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Campo impugnava il rigetto dell'istanza di permesso premio (ordinanza del 13/09/2023), censurando l'applicazione dell'art. 3, comma 2, d.l. 31/10/2022, n.162 (conv. L. 199/2022) e dell'art. 4-bis, comma 2, O. pen.; sosteneva che la memoria depositata dimostrava l'irrilevanza o l'inesigibilità della collaborazione con la giustizia e l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, e contestava l'insistenza del Tribunale sulla mancata allegazione di iniziative risarcitorie a favore delle vittime e sulla valutazione del rischio di ripristino dei legami mafiosi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso di Campo. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente applicato la disciplina vigente (art. 4-bis, comma 1-bis, come modificato dal d.l. 162/2022) in quanto l'istante non aveva dimostrato i presupposti per l'applicazione della disciplina transitoria dell'art. 3, comma 2, d.l. 162/2022. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile come novità la deduzione introdotta solo con la memoria successiva al reclamo, e ha constatato l'assenza di prove concrete su iniziative risarcitorie e su elementi idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; pertanto la decisione di inammissibilità dell'istanza di permesso premio è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ordinamento penitenziario

    La norma, come modificata dal d.l. 162/2022, consente l'accesso a benefici anche in assenza di collaborazione ma impone specifici oneri di allegazione e poteri istruttori al giudice per accertare assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e l'adempimento delle obbligazioni civili/risarcitorie, salva assoluta impossibilità adeguatamente provata.

  • art. 3, comma 2, d.l. 31/10/2022, n.162 (conv. L. 199/2022)

    Disciplina transitoria per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto: consente, in casi specifici (partecipazione limitata, accertamento integrale dei fatti, applicazione di attenuanti), l'applicazione della procedura di cui all'art. 4-bis, comma 2, purché siano acquisiti elementi a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Spetta al ricorrente provarne i presupposti.

  • art. 58-ter Ordinamento penitenziario

    Riferimento alla dichiarazione di collaborazione; la mancata dichiarazione nei confronti del ricorrente è stata considerata rilevante per escludere l'applicazione automatica della disciplina transitoria.

  • art. 35-bis, comma 4, Ordinamento penitenziario

    Regola il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza; il reclamo ha natura impugnatoria e deve contenere motivi specifici, non potendo essere introdotti motivi nuovi con memorie successive se non rientranti nei limiti dell'art. 585 c.p.p.

  • art. 62, n. 6 c.p.

    Citata come possibile attenuante rilevante ai fini della applicazione della disciplina transitoria (circostanze attenuanti che possono concorrere all'applicabilità del regime agevolato).

  • art. 114 e art. 116, secondo comma, cod. pen.

    Richiamati in riferimento a ipotesi di risarcimento del danno anche successivo alla sentenza e alla possibile influenza di tali iniziative nella valutazione per i benefici.

Massime di principio

  • Per domandare permessi premio da soggetto condannato per reati ostativi (es. associazione mafiosa) dopo le modifiche del 2022 è necessario adempiere agli oneri specifici di allegazione previsti dall'art. 4-bis, comma 1-bis: mere affermazioni di buona condotta o resipiscenza non sono sufficienti.
  • Se il reato è anteriore all'entrata in vigore del d.l. 162/2022, il ricorrente può invocare la disciplina transitoria dell'art. 3, comma 2, ma deve provare puntualmente la limitata partecipazione, l'integrale accertamento dei fatti o l'applicabilità delle attenuanti; l'onere probatorio è a carico del detenuto.
  • Motivi nuovi introdotti solo con memorie successive al reclamo innanzi al Tribunale di sorveglianza possono essere inammissibili: il reclamo deve contenere i rilievi fondamentali e specifici, salvo i limiti previsti dall'art. 585 c.p.p.
  • Il giudice ha poteri istruttori ampi (anche d'ufficio) per accertare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; tuttavia l'attivazione di tali poteri presuppone che siano state prospettate e allegati elementi minimi su cui lavorare.
  • L'assenza di iniziative risarcitorie o di giustizia riparativa, quando espressamente prevista come parametro di valutazione, può avere rilievo decisivo; la non fattibilità di tali iniziative deve essere adeguatamente dimostrata dal richiedente.
  • Pareri negativi di DDA/DNA e la documentazione relativa all'operatività di organizzazioni mafiose sul territorio sono elementi che il giudice può valorizzare nella valutazione del pericolo di ripristino dei collegamenti.

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