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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19560/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva rideterminato la pena per il reato di rapina aggravata in concorso e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado. Il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale, sostenendo che la Corte di merito aveva erroneamente attribuito al ricorrente precedenti penali relativi a un'altra persona (Balta Vadim, nato il 19/07/1993) e non al vero Barba Vadim; i precedenti dattiloscopici non provavano l'identificazione con quel nominativo e il certificato dell'odierno ricorrente non evidenziava condanne; (ii) vizio di motivazione per omesso esame delle censure di merito sull'imputazione e sulla valutazione della prova. La difesa aveva richiesto verifica del certificato unico identificativo (CUI) e dei precedenti dattiloscopici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la revoca della sospensione condizionale si era basata su precedenti penali attribuiti in realtà a diverso soggetto (Balta Vadim, nato 19/07/1993) e non al ricorrente (Barba Vadim, nato 15/04/1993); non risultava alcuna identificazione che collegasse i precedenti al ricorrente. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di merito che aveva revocato la sospensione condizionale, ripristinando il beneficio riconosciuto in primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena deve fondarsi su precedenti penalmente rilevanti riferibili inequivocabilmente all'imputato; l'attribuzione di condanne a omonimi o a soggetti con dati anagrafici diversi senza prova dell'identità è illegittima.
  • I certificati penali e i precedenti dattiloscopici (CUI e impronte) vanno correttamente acquisiti e confrontati: l'esistenza di un alias va provata e l'identificazione biometrica non può essere dedotta in assenza di un riscontro formale.
  • La Corte di merito non può basare la revoca di benefici (es. sospensione condizionale) su certificati relativi a persone diverse; in tali casi la cassazione può annullare la decisione senza rinvio per quella specifica statuizione.
  • Le censure di merito (esame della prova, responsabilità) devono essere formulate in modo specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; argomentazioni generiche sono inammissibili in cassazione.
  • In presenza di omonimi o cittadini stranieri con date di nascita simili, difesa e giudice devono richiedere e valutare documentazione identificativa (CUI, certificati dattiloscopici, altri riscontri anagrafici) prima di attribuire precedenti.
  • Per il difensore, è strategico contestare tempestivamente l'identità dei precedenti e chiedere l'acquisizione del CUI/precedenti dattiloscopici aggiornati quando emergano discordanze nominative o anagrafiche.

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