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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-572/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018. — Procedimento penale a carico di Imran Syed. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' Högsta domstolen. — Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 4, paragrafo 1 – Diritto di distribuzione – Infrazione – Merci destinate alla vendita recanti un motivo protetto dal diritto d’autore – Stoccaggio a fini commerciali – Magazzino separato dal luogo di vendita. — Causa C-572/17

Giurisprudenza europea62017CJ0572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la nozione di distribuzione ex articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 va letta in coerenza con il Trattato OMPI sul diritto d’autore. Anche atti preparatori alla vendita possono integrare una violazione, ma solo se le merci sono effettivamente destinate alla commercializzazione non autorizzata nello Stato membro interessato. Il giudice nazionale deve quindi valutare in concreto la destinazione delle merci stoccate; la distanza tra magazzino e negozio è solo un indizio e non un criterio decisivo.

Diritto d’autore: lo stoccaggio in magazzino di merci contraffacenti può integrare violazione del diritto di distribuzione se le merci sono effettivamente destinate alla vendita nel medesimo Stato membro.

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE consenta di qualificare come violazione del diritto esclusivo di distribuzione lo stoccaggio, in magazzini anche distanti dal punto vendita, di merci recanti un motivo protetto dal diritto d’autore, quando il commerciante venda nel negozio merci identiche, e se la distanza tra magazzino e negozio sia rilevante.

Principio di diritto

Lo stoccaggio di merci recanti un motivo protetto dal diritto d’autore può costituire violazione del diritto esclusivo di distribuzione solo se, alla luce di tutti gli elementi concreti, tali merci risultano effettivamente destinate alla vendita nel territorio dello Stato membro in cui il motivo è protetto; la mera identità tra merci vendute in negozio e merci conservate in magazzino non basta, e la distanza tra magazzino e punto vendita non è di per sé निर्णante.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
  • Trattato OMPI sul diritto d’autore (TDA)
  • Articolo 6, paragrafo 1, TDA
  • Decisione 2000/278/CE

Diritto di distribuzione e stoccaggio di merci protette dal diritto d’autore

La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale dello Högsta domstolen svedese nel contesto di un procedimento penale a carico di Imran Syed, titolare di un negozio al dettaglio che vendeva capi di abbigliamento e accessori recanti motivi protetti dal diritto d’autore. La questione centrale riguarda se il semplice stoccaggio in magazzino di merci identiche a quelle vendute nel negozio possa integrare una violazione del diritto esclusivo di distribuzione dell’autore.

Fatti e procedimento principale

Secondo gli accertamenti riportati, il sig. Syed conservava merci anche in due magazzini, uno attiguo al negozio e uno situato altrove a Stoccolma. Il tribunale di primo grado lo aveva condannato anche per le merci stoccate, ritenendo che fossero messe in vendita o distribuite al pubblico perché identiche a quelle esposte nel negozio. La corte d’appello aveva invece escluso la responsabilità per le merci nei magazzini, limitando la condanna agli articoli effettivamente presenti nel negozio.

Dinanzi alla Corte suprema svedese il pubblico ministero ha chiesto di estendere la condanna anche alle merci conservate nei magazzini, ottenendo il rinvio pregiudiziale sulla corretta interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se lo stoccaggio di merci recanti motivi protetti possa costituire violazione del diritto di distribuzione quando il commerciante venda in negozio merci identiche;
  • se sia rilevante il fatto che il magazzino sia collegato al negozio oppure ubicato in altro luogo.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico delle opere o copie attraverso la vendita o in altro modo;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, del Trattato OMPI sul diritto d’autore (TDA), che tutela la messa a disposizione del pubblico attraverso la vendita o altro trasferimento di proprietà.

La Corte richiama anche la propria precedente giurisprudenza, in particolare Dimensione Direct Sales e Labianca (C‑516/13).

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che la direttiva 2001/29 deve essere interpretata, per quanto possibile, in conformità al TDA. La nozione di “distribuzione al pubblico attraverso la vendita” ha quindi lo stesso significato della messa a disposizione del pubblico attraverso la vendita prevista dal trattato OMPI.

Da ciò deriva che la distribuzione al pubblico è una sequenza di operazioni che va almeno dalla conclusione del contratto di vendita fino alla consegna del bene, ma possono essere rilevanti anche atti precedenti, se propedeutici alla vendita. Tuttavia, non basta la mera esistenza di merci in magazzino: occorre dimostrare che esse siano effettivamente destinate a essere distribuite al pubblico senza autorizzazione nel territorio dello Stato membro in cui l’opera è protetta.

La Corte osserva che il fatto che un commerciante venda in negozio merci identiche a quelle tenute in magazzino può costituire un indizio della destinazione alla vendita delle merci stoccate. Però tale identità non consente da sola di presumere che tutte le merci in magazzino siano destinate alla commercializzazione nello Stato membro interessato. Una simile presunzione finirebbe per estendere eccessivamente la tutela del diritto esclusivo di distribuzione oltre il quadro voluto dal legislatore dell’Unione.

Criteri per il giudice nazionale

La Corte affida al giudice nazionale la verifica concreta della destinazione delle merci, precisando che devono essere considerati tutti gli elementi utili, ad esempio:

  • la fornitura regolare del negozio con merci provenienti dai magazzini;
  • il volume delle vendite e degli ordini rispetto al volume delle merci stoccate;
  • eventuali contratti in corso;
  • ogni altro dato che consenta di accertare se le merci siano stoccate per essere vendute nello Stato membro in cui il motivo protetto è tutelato.

Quanto alla distanza tra magazzino e negozio, la Corte afferma che essa può al più costituire un indizio, ma non è un fattore determinante di per sé.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che lo stoccaggio da parte di un commerciante di merci recanti un motivo protetto dal diritto d’autore può costituire violazione del diritto esclusivo di distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, se le merci sono effettivamente destinate alla vendita nel territorio dello Stato membro in cui il motivo è protetto. La sola identità tra le merci vendute e quelle stoccate non basta; la distanza tra i luoghi non è decisiva.

Principio affermato

La pronuncia afferma che il diritto di distribuzione può essere violato anche da atti preparatori alla vendita, compreso lo stoccaggio, ma solo quando risulti in concreto la destinazione delle merci alla commercializzazione non autorizzata nel territorio protetto. Il controllo va svolto caso per caso, senza automatismi presuntivi basati sulla sola identità dei prodotti o sulla loro distanza dal punto vendita.

Come è indicizzato

Materiediritto d’autorediritto di distribuzionesocietà dell’informazionecontraffazione e merci destinate alla vendita

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