Sentenza n. 1523/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione dei docenti e ordinato l’accredito di euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente euro 1.500,00, pari a euro 500,00 per ciascuna annualità. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, che non aveva accreditato le somme dovute, chiedendo la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nel ricorso era stata formulata anche una domanda di corresponsione degli interessi, successivamente rinunciata in udienza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, poiché l’art. 112, comma 2, c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non vi si conformi spontaneamente. Ha accertato che il titolo esecutivo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e non era stato eseguito. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza sostanziale e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, mediante registrazione della docente sulla piattaforma dedicata e accredito delle somme dovute. La domanda di interessi non è stata esaminata, perché la ricorrente vi ha rinunciato prima della decisione; il Collegio ha comunque precisato che il giudice dell’ottemperanza non può attribuire utilità ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal titolo esecutivo, in ossequio all’intangibilità del giudicato. È stato nominato, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale pro tempore della Direzione generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare su istanza della parte nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
L’azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale docente, già riconosciuto dal titolo esecutivo.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate dalla legge Pinto, con esclusione di un compenso ulteriore per il commissario ad acta.
art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione destinataria non abbia spontaneamente eseguito il comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice è vincolato al contenuto del giudicato e non può attribuire al creditore utilità ulteriori o diverse da quelle espressamente riconosciute nel titolo esecutivo.
- La rinuncia, intervenuta prima della decisione, a una domanda accessoria non prevista dal titolo esecutivo delimita l’oggetto del giudizio e consente di decidere l’ottemperanza sulla base del solo contenuto del giudicato.
- In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza della parte e alla scadenza di un ulteriore termine assegnato all’Amministrazione.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna al pagamento di somme di denaro non ha diritto a un compenso ulteriore quando trovi applicazione analogica il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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