Cassazione Penale, Sentenza n. 32009/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza per due motivi principali: (1) contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello che, pur ritenendo lo stupefacente probabilmente destinato all'uso personale del detenuto Varriale, confermava la sua responsabilità per cessione in concorso; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante confessione e modalità goffe dell'azione, indice di inesistente professionalità delinquenziale
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Vincenzo Varriale: ha annullato la sentenza impugnata con riferimento alla sua posizione e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio, chiedendo una motivazione coerente sul punto. Ha invece rigettato il ricorso di Nunzia Esposito: la sua condanna per cessione di stupefacenti (riqualificata in "fatto lieve" dalla Corte d'appello) è stata confermata e le sono state confermate le statuizioni di secondo grado (pena rideterminata in sede d'appello e condanna al pagamento delle spese processuali). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto legittima la loro negazione per Esposito in quanto i giudici di merito hanno motivato l'assenza di elementi di positiva valutazione (precedenti penali, gravità del tentativo di introdurre droga in carcere, mancanza di elementi utili alla ricostruzione), mentre la questione è rimessa per la posizione di Varriale
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
comma 5 (c.d. "fatto lieve")
La Corte d'appello aveva riqualificato il fatto alla stregua del comma 5 per le modalità e il peso non eccessivo della sostanza; la Cassazione conferma che l'applicazione del "fatto lieve" è possibile ma rileva incoerenze motivazionali quando la stessa sentenza ipotizza destinazione all'uso personale di uno e poi lo condanna per cessione in concorso
art. 62-bis cod. pen.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche resta rimessa alla valutazione del giudice e non costituisce un diritto automatico dell'imputato; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego per Esposito alla luce di precedenti e della gravità del fatto (introduzione di droga in carcere)
art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 e art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n. 228
Norme procedurali richiamate per lo svolgimento cartolare del procedimento (trattazione in forma cartolare), senza incidenza sostanziale sul merito della decisione
Massime di principio
- Se la motivazione di merito è contraddittoria circa la destinazione della droga (uso personale vs cessione a terzi), la Cassazione può annullare la decisione in relazione al singolo imputato la cui responsabilità risulta incoerentemente valutata e rinviare per nuova decisione con motivazione coerente
- L'applicazione della fattispecie del "fatto lieve" (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) richiede una motivazione chiara sul peso, sulle modalità e sulla destinazione dello stupefacente; l'assenza di elementi idonei al taglio/confezionamento e modalità rudimentali possono supportare la qualificazione per uso personale
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è discrezionale: non è un diritto automatico e può essere negata quando emergono elementi negativi come precedenti penali rilevanti, gravità del fatto (es. introduzione di droga in ambito carcerario) o mancanza di fatti utili a una positiva rivalutazione
- In reati con più imputati, la Cassazione può accogliere il ricorso di un imputato e rigettare quello dell'altro se la motivazione della sentenza di merito si presta a valutazioni differenziate e non coerenti tra le posizioni individuali
- L'introduzione di stupefacenti in carcere è considerata di notevole gravità e costituisce elemento pregnante ai fini del diniego di attenuanti o dell'aggravazione della valutazione della condotta
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