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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24257/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bruschelli impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato ex art. 544-ter c.p. comma 2 (capo d), contestando: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e delle norme processuali artt. 521/522 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe riqualificato il fatto dalla seconda parte alla prima parte del comma 2 di art. 544-ter (cioè da trattamenti che procurano danno alla salute a somministrazione di sostanze vietate), cambiando la natura dell'addebito; (2) violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 544-ter e art. 192 c.p.p., per avere la Corte confuso e sovrapposto le due ipotesi normative e per avere ritenuto sufficiente la sola somministrazione di farmaci senza provare il danno; (3) violazione e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.; (4) mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p., richiesta dal P.M. dopo l'assoluzione di primo grado e ritenuta necessaria dal ricorrente; è stato poi aggiunto un motivo relativo alla rinnovazione con riguardo ai consulenti tecnici di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella parte principale: ha ritenuto legittima la ricostruzione della Corte di appello che ha inquadrato le condotte nella seconda parte dell'art. 544-ter c.p. comma 2 come maltrattamento per somministrazione ingiustificata di farmaci (doping/antinfiammatori finalizzati a migliorare le prestazioni), e ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Ha inoltre dichiarato infondato il motivo sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 comma 3-bis, precisando che la riforma è stata una diversa valutazione giuridica di fatti non controversi e quindi non richiedeva nuovo dibattimento. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello non ha motivato l'esclusione delle attenuanti richieste e non ha adeguatamente giustificato la misura della pena. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla statuizione sulle attenuanti generiche e la determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio su tale punto. Il resto della sentenza è dichiarato irrevocabile (affermazione della responsabilità penale confermata) e l'imputato è condannato alla rifusione delle spese processuali delle parti civili come indicato.

Norme richiamate

  • art. 544-ter cod. pen. comma 2

    prevede sia la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, sia la sottoposizione "a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la somministrazione ingiustificata di farmaci (es. antinfiammatori) finalizzata a migliorare le prestazioni equine integra la fattispecie di maltrattamento prevista dal comma 2, dovendosi ricomprendere non solo le sostanze vietate formalmente ma qualsiasi manipolazione clinica che, senza necessità terapeutiche, alteri la performance e il benessere dell'animale.

  • art. 521 e art. 522 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente per vizio di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza sul tema affermando che la rinnovazione o la nullità per mutamento dell'imputazione sussiste solo se la modificazione radicale del fatto pregiudica la difesa.

  • art. 603 comma 3-bis c.p.p.

    La Corte ha precisato che il giudice d'appello non è obbligato alla rinnovazione dell'istruttoria quando la riforma della sentenza assolutoria si fonda su diversa valutazione giuridica di fatti non controversi; quindi la rinnovazione è necessaria solo se vengono messe in discussione le premesse fattuali non già quando si opera una diversa qualificazione giuridica.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato per questioni di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sia stata coerente nel riferire la somministrazione di farmaci a finalità prestazionali e nel valutarne l'idoneità a pregiudicare il benessere animale.

  • art. 133 c.p.

    Riferito alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che l'omessa o insufficiente motivazione sull'esclusione delle attenuanti costituisca motivo fondato e abbia determinato l'annullamento parziale con rinvio.

  • art. 624 c.p.p.

    Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza relativamente all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato laddove il ricorso è stato rigettato nel resto.

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Norme richiamate per la liquidazione e pagamento delle spese di patrocinio a spese dello Stato per la parte civile ammessa al patrocinio gratuito.

  • L. 20.7.2004 n.189

    Richiamata nella motivazione come modificativa del modello di tutela del "benessere animale" e per aver ampliato la fattispecie di cui all'art. 544-ter includendo manipolazioni cliniche finalizzate al miglioramento delle prestazioni.

  • art. 6 Convenzione EDU

    Citato dal ricorrente nell'ambito del diritto a un equo processo; la Corte ha valutato che, in mancanza di pregiudizio concreto alla difesa dovuto a mutamento radicale dell'imputazione, non sussiste violazione.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può ricostruire giuridicamente i fatti in modo diverso rispetto al primo giudice senza violare il principio di correlazione, purché i fatti storici rimangano gli stessi e l'imputato abbia potuto difendersi sull'oggetto reale dell'accusa.
  • La rinnovazione integrale dell'istruttoria in appello (art. 603 comma 3-bis c.p.p.) non è obbligatoria quando la riforma è basata su diversa valutazione giuridica di circostanze fattuali non controverse; è invece necessaria se vengono messe in discussione le premesse fattuali fondamentali.
  • La somministrazione ingiustificata di farmaci (anche antinfiammatori) a cavalli per migliorare le prestazioni può integrare il reato di maltrattamento previsto dall'art. 544-ter c.p. comma 2, poiché il doping equino è considerato lesivo del benessere e della salute dell'animale anche in assenza di prova di un danno clinico manifesto.
  • La Corte di legittimità richiede una motivazione specifica quando la Corte territoriale esclude le circostanze attenuanti generiche o fissa la pena: l'omessa o carente motivazione su tale punto è causa di annullamento e rinvio limitato.
  • L'annullamento parziale in Cassazione (es. sulle attenuanti) non pregiudica l'irrevocabilità di altre statuizioni della sentenza quando il resto della pronuncia è stato confermato.
  • La scelta difensiva di concentrarsi su una certa qualificazione del reato non impedisce in sé ai giudici di ritenere applicabile una diversa ipotesi di reato se gli elementi fattuali consentono tale ricostruzione, salvo reale pregiudizio della difesa.

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