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Sentenza

Sentenza n. 254/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento 1) della nota prot. n. 0071860 del 26.09.2022 del Comune di Crotone, Settore n. 8 – Attività produttive e valorizzazione del territorio, con la quale è stata rigettata l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 per numero 12 posti di Riabilitazione a Ciclo Continuativo/Residenziale Autismo richiesti dalla società ANMIC Riabilitazione con istanza del 30.04.2019 presentata con pratica SUAP n. 3922, reiterata con istanza prot. n. 39498 del 22.05.2022 – codice univoco 6926; 2) del parere di compatibilità negativo con la programmazione regionale prot. n. 381877 del 30.08.2022, rilasciato ai sensi dell'art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. dalla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, acquisita al protocollo del Comune di Crotone in data 31.08.2022 al n. 64845 – avente ad oggetto “Rif. Suap 3922 del 30/04/2019R richiesta reiterata con rif. Suap 6926 del 20/05/2022. Parere di compatibilità con la programmazione sanitaria ai sensi del D.C.A. n. 38 del 30.01.2020. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie ex art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992. Società Anmic Riabilitazione con sede legale ed operativa in Crotone (KR) Via Peppino Impastato n. 57” nella parte in cui viene espresso parere negativo sulla istanza volta ad ottenere l''autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria per n. 12 posti di Riabilitazione a Ciclo Continuativo/Residenziale Autismo richiesti da ANMIC con istanza prot. SUAP n. 3922/2019, reiterata con istanza prot. SUAP n. 6926/2022; 3) della valutazione negativa resa dalla Regione Calabria – Settore Assistenza Territoriale, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri prot. n. 362488 del 05.08.2022 in ordine alla istanza di ANMIC volta ad ottenere l''autorizzazione alla realizzazione per n. 12 posti letto di Riabilitazione a Ciclo Continuativo/Residenziale Autismo, per come richiamata nel parere di compatibilità, anche se non conosciuta e laddove di interesse; 4) della valutazione dell'ASP di Crotone, richiamata nel parere di compatibilità del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari prot. n. 381877 del 30.08.2022, anche se non conosciuta e nella parte di interesse; 5) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti a quello in questa sede impugnato, e tra questi gli altri atti dell''istruttoria laddove effettuata e qualora fosse occorrente, anche se non conosciuti.

Giustizia amministrativa202201619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria con 12 posti residenziali a ciclo continuativo per l'autismo, unitamente al parere regionale negativo di compatibilità con la programmazione sanitaria e agli atti istruttori presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato nel 2019 un'istanza per la realizzazione di un centro di riabilitazione per disturbi dello spettro autistico, comprendente 12 posti residenziali a ciclo continuativo e 20 posti diurni o semiresidenziali. Dopo l'annullamento giudiziale delle autorizzazioni rilasciate a un'altra struttura, la ricorrente aveva chiesto la riattivazione del procedimento. Il Comune autorizzava soltanto i 10 posti diurni o semiresidenziali e negava i 12 posti residenziali, conformandosi al parere regionale negativo. La ricorrente deduceva la violazione dell'art. 8-ter del d.lgs. 502/1992, della normativa regionale e dei criteri di priorità stabiliti dal regolamento attuativo, sostenendo che l'istanza del 2019 dovesse prevalere in base al criterio cronologico. Contestava inoltre il contrasto con il fabbisogno programmato regionale, che prevedeva 12 prestazioni residenziali per l'ASP di Crotone, nonché l'irragionevolezza della valutazione secondo cui Crotone non avrebbe avuto una posizione di centralità rispetto all'Area Centro comprendente le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Deduceva, infine, l'incoerenza del diniego con l'assenza di un'offerta sanitaria residenziale nella provincia di Crotone e con la disponibilità di una struttura già pronta a operare. Il Ministero della Salute e il Commissario ad acta eccepivano il difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute e del Commissario ad acta, rilevando che il DCA n. 145/2020 aveva attribuito al dirigente generale regionale competente il compito di adottare gli atti autorizzativi previsti dalla normativa regionale. Nel merito, ha rigettato il ricorso. Il parere regionale di compatibilità con la programmazione sanitaria è stato qualificato come obbligatorio e vincolante, espressione di amplissima discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo in presenza di macroscopica irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il Collegio ha ritenuto coerente il diniego con il DCA n. 65/2020, che aveva previsto in via sperimentale tre strutture residenziali da 12 posti, distribuite nelle diverse aree geografiche, e aveva indicato come criteri direttivi il dimensionamento e la collocazione nei centri a maggiore densità abitativa e facilmente raggiungibili. La scelta regionale di privilegiare il baricentro geografico e infrastrutturale dell'Area Centro, anziché Crotone, è stata considerata logica, proporzionata e non arbitraria, poiché l'insediamento dell'unica struttura residenziale presso Crotone avrebbe reso il servizio difficilmente accessibile agli utenti delle province di Catanzaro e Vibo Valentia. In tale quadro, il criterio cronologico invocato dalla ricorrente è stato ritenuto recessivo rispetto ai criteri di distribuzione territoriale della programmazione sanitaria. Escluse illogicità, travisamento e sviamento, il ricorso è stato definitivamente respinto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    parere, obbligatorio e vincolante, di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale

    Il parere regionale di compatibilità costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa nella localizzazione e dimensionamento delle strutture sanitarie.

  • art. 2, comma 5, l.r. Calabria n. 24/2008

    La ricorrente ne invocava l'applicazione in relazione ai criteri di scelta e priorità delle istanze autorizzative; il TAR ha ritenuto comunque prevalenti, nel caso concreto, i criteri di distribuzione territoriale della programmazione sanitaria.

  • art. 6 Regolamento attuativo approvato con DCA n. 81/2016

    La ricorrente richiamava il criterio cronologico; il giudice ha ritenuto tale criterio recessivo rispetto alle esigenze programmatorie e di accessibilità territoriale.

  • DCA n. 65/2020

    prevedere l'attivazione di 3 strutture residenziali (con 12 pl ciascuna) distribuite nelle diverse aree geografiche

    L'atto programmatorio regionale valorizza il dimensionamento delle strutture e la loro distribuzione nei centri a maggiore densità abitativa e facilmente raggiungibili, criteri ritenuti legittimamente applicati nel diniego.

  • DCA n. 145/2020

    attribuire [...] al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari il compito di adottare i decreti dirigenziali di autorizzazione sanitaria all’esercizio

    La disposizione individua l'organo regionale competente per gli atti autorizzativi sanitari, escludendo la legittimazione passiva del Ministero della Salute e del Commissario ad acta nel giudizio relativo all'autorizzazione regionale.

  • art. 73 c.p.a.

    La ricorrente ha depositato memoria ai sensi della disposizione; il testo non enuncia una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Il parere regionale di compatibilità con la programmazione sanitaria, previsto per la realizzazione o l'ampliamento di strutture sanitarie, è obbligatorio e vincolante ed esprime un'ampia discrezionalità tecnica e amministrativa nella distribuzione delle risorse e nella localizzazione dei servizi.
  • La valutazione regionale sulla localizzazione di una struttura sanitaria è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopica irragionevolezza, travisamento dei fatti o altri vizi manifesti; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione sull'opportunità della localizzazione.
  • Quando la programmazione sanitaria stabilisce criteri di distribuzione territoriale volti a garantire l'accessibilità dell'utenza dell'intero bacino, tali criteri possono prevalere sul criterio cronologico di priorità delle istanze autorizzative.
  • È legittimo privilegiare il baricentro geografico e infrastrutturale di un'area sanitaria sovraprovinciale, anche negando l'autorizzazione a una struttura collocata in una provincia priva di offerta, se l'insediamento locale renderebbe difficilmente raggiungibile il servizio per gli utenti delle altre province comprese nel medesimo bacino.
  • La legittimazione passiva nel giudizio relativo ad atti autorizzativi sanitari spetta all'amministrazione individuata dalla disciplina organizzativa regionale quale titolare del potere di adottare tali atti; non sussiste, per ciò solo, nei confronti del Ministero della Salute o del Commissario ad acta privi di competenza decisoria sul procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioResponsabile del procedimento e competenza
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaIncompetenzaEccesso di potere

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