Cassazione Penale, Sentenza n. 27043/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Brunelli che censurava: 1) violazione di legge per diniego di rinnovazione dibattimentale in appello e per mancata assunzione dei testi Gasperini e Anselmi (art. 195 c.p.p.), ritenuti decisivi; 2) vizio di qualificazione della condotta contestata, che avrebbe dovuto essere inquadrata come mero inadempimento civilistico e non come truffa (art. 640 c.p.), con rilievi sulla mancata emersione di artifici e raggiri, sulla trattenuta dei certificati di autenticità da parte della vittima e sulla partenza del ricorrente per la Thailandia; 3) vizio di motivazione e violazione di legge riguardo l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p., per presunta mancata determinazione dell'entità del danno a base dell'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto provata la truffa aggravata: le testimonianze non rinnovate non risultavano decisive (le dichiarazioni de relato erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 195 c.p.p., ma la condanna non si fondava su di esse) e la testimonianza della Anselmi era superflua rispetto alla trattativa. La ricostruzione dei giudici di merito — che ha ritenuto provata la "messa in scena" e l'induzione in errore del gioielliere, con la consegna dei preziosi e la successiva irreperibilità del ricorrente — è stata ritenuta immune da vizi prospettici di legittimità. Quanto all'entità del danno e all'aggravante, la Corte ha accolto la valutazione che il danno di rilevante gravità risultava dalla consegna di un assegno per oltre 517.000 euro, senza che la mancata disponibilità dei certificati di autenticità incidesse sulla valutazione del danno subito dalla parte offesa. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.700, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020
Consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; menzionata come regola procedurale adottata nel corso del giudizio.
art. 195 c.p.p.
Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni di persona non presente; applicata per escludere l'uso delle dichiarazioni "de relato" rese da Salvati su informazioni attribuite a Gasperini.
art. 640 c.p.
Norma che definisce il reato di truffa; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi tipici (artifici e raggiri, induzione in errore, conseguimento di un profitto a danno della vittima).
art. 61, n. 7 c.p.
Aggravante applicata per l'entità del danno; la Corte ha ritenuto correttamente accertata la rilevante gravità del danno sulla base della somma consegnata.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione; applicata per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è chiamata a riesaminare in fatto la prova: i motivi che mirano a una rivalutazione integrale delle emergenze probatorie sono, di regola, inammissibili.
- Le dichiarazioni "de relato" sono inutilizzabili se non si può acquisire la fonte diretta; tuttavia l'assenza di tali dichiarazioni non invalida la decisione se i giudici di merito fondano la condanna su altri elementi probatori ritenuti sufficienti.
- Per integrare la truffa (art. 640 c.p.) è necessario riscontrare artifici o raggiri e l'induzione in errore con conseguente danno o profitto illecito; la sola morosità o inadempimento non è sufficiente se è provata la condotta fraudolenta.
- L'aggravante per l'entità del danno (art. 61 n.7 c.p.) può essere valutata sulla base del valore dei beni consegnati o delle somme dovute, anche quando non siano disponibili certificati tecnici, se il danno alla parte offesa risulta adeguatamente provato con altri elementi documentali (assegni, fatture, consegne).
- La partenza o il luogo in cui l'imputato si reca dopo il fatto non esclude la rilevanza della prova dell'intenzione fraudolenta se i comportamenti precedenti dimostrano la "messa in scena" e la volontà di non adempiere.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali, al pagamento in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile per il grado, secondo quanto previsto dall'ordinamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26779/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26782/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26783/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26784/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26785/2023 del 21/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →