Cassazione Penale, Sentenza n. 14975/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia in carcere disposta nei suoi confronti per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale (capo 19). Il ricorso articolava due censure principali: (i) la carenza motivazionale e l'errata valutazione degli indizi circa il ruolo dirigenziale/partecipativo del Ruggiero nel sodalizio, basata in larga parte su dichiarazioni di collaboratori di giustizia ritenute generiche e non adeguatamente corroborate; (ii) la presunta errata applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (retrodatazione dei termini di custodia cautelare), con la tesi che i fatti oggetto della seconda ordinanza erano anteriori e che i termini di custodia dovevano quindi essere retrodatati a causa della mancata considerazione delle condizioni di retrodatazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., perché la motivazione rispetto all'addebito di partecipazione all'associazione (in particolare il ruolo attribuito al Ruggiero) risultava carente: si era fatto ricorso in prevalenza a dichiarazioni di collaboratori non adeguatamente descritte, non corroborate né con sufficiently specifiche indicazioni di condotte individuali del ricorrente, e con un elenco disorganico di intercettazioni privo di adeguata sintesi giuridica. Sul profilo dell'art. 297 c.p.p. la Corte ha richiamato i principi in materia di retrodatazione (necessità che gli elementi esistenziali fossero desumibili dagli atti anteriori in modo da consentire al PM una valutazione prognostica meditata), rilevando che nel caso erano intervenute successive informative e approfondimenti: il vizio principale che ha determinato l'annullamento è tuttavia la insufficiente motivazione sull'adesione del ricorrente al sodalizio. Quanto al capo 19 (violazione degli obblighi di sorveglianza speciale) non è stata formulata censura e quindi non è stata toccata l'adeguatezza degli elementi cautelari relativi a tale capo.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento alla fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quale reato contestato; la Corte valuta la gravità indiziaria richiesta per misure cautelari anche alla luce delle dichiarazioni di collaboratori.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
art. 297, comma 3, c.p.p.
Richiamata con riguardo alla possibilità di retrodatare la decorrenza della custodia cautelare: la Corte precisa che la retrodatazione richiede che gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza siano desumibili dagli atti precedenti in modo da permettere al PM una valutazione prognostica meditata; la mera conoscibilità storica dei fatti non è sufficiente.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Norma richiamata per individuare il giudice competente al nuovo esame dopo l'annullamento dell'ordinanza: la Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale di Bari ai sensi di tale disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione procedure amministrative segnalata per gli adempimenti conseguenti all'annullamento dell'ordinanza.
Massime di principio
- Per l'adozione di misure cautelari basate su dichiarazioni di collaboratori di giustizia è necessaria una motivazione che non si limiti alla mera ripetizione delle dichiarazioni: occorre valutare la credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e descrivere condotte concrete dell'imputato che ne dimostrino l'apporto consapevole al sodalizio.
- La convergenza di più dichiarazioni di collaboratori può costituire un compendio indiziario valido solo se accompagnata da riscontri esterni o da una descrizione individualizzante dei fatti che colleghino il soggetto al reato associativo.
- In Cassazione le censure sulla insufficienza dei gravi indizi o sulla mancanza di esigenze cautelari sono ammissibili solo se denunciano violazioni di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un libero sindacato sulla ricostruzione dei fatti laddove si tratti di una diversa valutazione del materiale probatorio.
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p. richiede che gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza fossero già desumibili, in termini utili e documentati, dagli atti anteriori: la sola conoscenza storica dei fatti o il richiamo a circostanze già note non basta a fondare la retrodatazione.
- Se la motivazione di un provvedimento cautelare si rivela insufficiente quanto a specificazione delle condotte e dei riscontri in ordine al ruolo contestato, la nullità o l'annullamento parziale del provvedimento è la conseguenza tipica, con rinvio per nuovo esame al giudice competente.
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