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Sentenza

Sentenza n. 362/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 283/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 868/2023, del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 3 aprile 2024 e notificata in data 23 aprile 2024 (Carta elettronica del docente)

Giustizia amministrativa202500395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 283/2024. La pronuncia, notificata il 23 aprile 2024 e divenuta irrevocabile, aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e aveva condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa per i tre anni scolastici indicati. Nonostante la notifica della sentenza e una successiva diffida trasmessa via PEC, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcuna condotta adempitiva. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come risultante dall'attestazione della Cancelleria del 27 marzo 2025, e che era ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni per l'azione di ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti. Il commissario dovrà procedere al pagamento o all'accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti, anche mediante il meccanismo del pagamento in conto sospeso qualora manchino disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio. Il giudice ha precisato che l'insufficienza degli stanziamenti di bilancio non può impedire l'esecuzione del giudicato e che, trattandosi di un dipendente pubblico interno all'Amministrazione debitrice, al commissario ad acta non spetta alcun compenso. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo nell'imporre l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione e, nel caso concreto, risultava ampiamente maturato.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

    La mancanza di capienza del capitolo di bilancio non impedisce l'esecuzione del giudicato; il pagamento può essere disposto mediante l'istituto del conto sospeso.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione.

  • art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina i buoni spesa la cui generazione doveva essere consentita alla docente in esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'Amministrazione destinataria non abbia adempiuto spontaneamente al comando giudiziale.
  • Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, l'azione esecutiva relativa a un titolo comportante obblighi pecuniari può essere intrapresa, anche mediante giudizio di ottemperanza, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • L'assenza di disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio non costituisce impedimento all'esecuzione di un obbligo pecuniario derivante da un giudicato, poiché l'Amministrazione deve ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, l'esercizio delle funzioni commissariali non comporta la liquidazione di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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