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Sentenza

Sentenza n. 2934/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’Atto del Governo n. 228 recante “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo»”; - della nota prot. DICA-0015548-P del 23 maggio 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Conferma nota prot. DICA-0006917-P- 11/03/2024”; - del preavviso di rigetto nota prot. DICA-0006917-P dell’11 marzo 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati. quanto ai motivi aggiunti successivamente proposti: - del D.P.C.M. di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2023 destinata alla categoria “Fame nel mondo” del 15 gennaio 2025, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 1 recante “Elenco istanze presentate”; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 2 recante “Elenco istanze escluse/non idonee al finanziamento e relativa motivazione”; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 3 recante “Graduatoria finale dei progetti - anno 2023”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura di ripartizione della quota dell’otto per mille statale 2023 destinata alla categoria “Fame nel mondo”, nonché gli atti presupposti e il successivo D.P.C.M. di ripartizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Presidenza del Consiglio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda per ottenere un contributo di 171.470 euro destinato alla realizzazione di un progetto di agroecologia in Senegal. L’Amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto rilevando, da un lato, che la domanda, il progetto e le autocertificazioni recavano mere immagini scansionate di firme autografe, ritenute prive di valore legale; dall’altro, la carenza o irregolarità della dichiarazione bancaria attestante le capacità finanziarie e l’omessa presentazione del modulo relativo all’imposta di bollo. La ricorrente ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 76/1998 e dell’art. 65, comma 1, lett. c-bis), del CAD, sostenendo che la disciplina non imponesse una specifica modalità di sottoscrizione e che l’invio tramite PEC, accompagnato dalla copia del documento d’identità, rendesse valida la domanda anche in assenza di firma digitale. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, buon andamento e risultato, nonché del legittimo affidamento, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per sanare l’irregolarità. Con motivi aggiunti ha impugnato il D.P.C.M. di ripartizione dei fondi e i relativi allegati, riproponendo le censure già formulate.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha distinto tra firma digitale, firma autografa apposta sul documento analogico e successivamente trasmessa con copia del documento d’identità, trasmissione tramite PEC da un domicilio digitale qualificato e mera immagine scansionata della firma autografa. Le prime modalità sono equipollenti nei limiti previsti dall’art. 65 CAD; la mera immagine di firma, invece, non costituisce una sottoscrizione e non garantisce la certa imputabilità dell’istanza al dichiarante. Poiché la domanda e gli allegati obbligatori recavano soltanto immagini di firma, difettava ab origine un elemento essenziale espressamente richiesto dalla disciplina della procedura. Non si trattava quindi di una mera irregolarità formale suscettibile di soccorso istruttorio, ma del recupero postumo di una sottoscrizione mancante. Il TAR ha ritenuto sufficiente tale ragione per confermare la legittimità dell’esclusione, senza esaminare gli ulteriori profili relativi alla dichiarazione bancaria e al modulo per l’imposta di bollo, in applicazione del principio secondo cui, in presenza di una motivazione plurima, è sufficiente la legittimità di uno dei motivi autonomamente idonei a sorreggere l’atto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 222/1985

    La scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF viene effettuata dal contribuente apponendo la propria firma sulla dichiarazione dei redditi.

    Disciplina la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF e il relativo meccanismo di scelta.

  • art. 48 l. 222/1985

    La quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale è destinata, tra l’altro, alla fame nel mondo.

    Individua le finalità cui possono essere destinate le risorse dell’otto per mille a gestione statale.

  • art. 3, commi 4 e 5, D.P.R. 76/1998

    Richiede la presentazione della documentazione prevista dalla disciplina della procedura, inclusi gli allegati obbligatori e le relative sottoscrizioni.

  • art. 4, commi 2 e 2-bis, D.P.R. 76/1998

    Disciplina gli aspetti documentali e i requisiti della domanda nella procedura di ripartizione dei contributi.

  • art. 5 D.P.R. 76/1998

    Prevede la verifica formale delle istanze da parte degli uffici e la successiva valutazione dei progetti da parte delle commissioni tecniche.

  • art. 7 D.P.R. 76/1998

    Disciplina l’approvazione e la pubblicazione del piano di ripartizione delle risorse.

  • art. 38 d.P.R. 445/2000

    Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Ricollega la validità delle istanze telematiche alle modalità di sottoscrizione e trasmissione previste dall’art. 65 CAD.

  • art. 65 d.lgs. 82/2005

    Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni ... sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20; ... c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi ...

    Prevede modalità alternative valide di sottoscrizione o trasmissione, ma non ricomprende la mera apposizione dell’immagine scansionata di una firma autografa.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e risultato, ma non conduce all’accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • La mera immagine digitale o scansionata di una firma autografa, apposta su un’istanza telematica, non equivale né alla firma digitale né alla firma autografa apposta sul documento e trasmessa con copia del documento d’identità, poiché non garantisce la certa imputabilità dell’atto al dichiarante.
  • Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 d.P.R. 445/2000 e dell’art. 65 d.lgs. 82/2005, le istanze telematiche sono valide quando rispettano una delle modalità di sottoscrizione o trasmissione previste dalla legge; la mera riproduzione grafica di una firma non rientra tra tali modalità.
  • Quando la sottoscrizione è richiesta quale elemento essenziale della domanda di partecipazione a una procedura comparativa e manca ab origine, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisirla postumamente; non si tratta di regolarizzare un documento esistente, ma di introdurre successivamente un requisito essenziale.
  • In presenza di un provvedimento fondato su una pluralità di motivi autonomi, la legittimità di uno solo di essi, se idoneo a sorreggere integralmente la decisione, rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi posti a fondamento dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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