Cassazione Penale, Sentenza n. 40148/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale deduceva principalmente la violazione di legge per l'errata equiparazione, da parte della Corte territoriale, delle conseguite circostanze attenuanti generiche con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 (oggi art. 416‑bis.1 c.p.), chiedendo annullamento e riallocazione del trattamento sanzionatorio. In subordine il P.G. contestava la mancata valutazione di elementi probatori utili a dimostrare la finalità di agevolazione mafiosa connessa al reato di riciclaggio contestato a Di Maio e Di Vuolo. Gli imputati (Acanfora, Di Maio, Di Vuolo) contestavano la sussistenza del fatto o la sua qualificazione giuridica (negando estorsione o dolo/consapevolezza nel riciclaggio), l'utilizzabilità di una registrazione effettuata da un privato il 3 giugno 2009 e la valutazione complessiva delle prove da parte dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso del Procuratore generale: ha ritenuto fondata la censura relativa all'art. 7 L. 203/1991 perché tale aggravante è esclusa dalle regole del bilanciamento con le attenuanti generiche (art. 7, comma 2 L. 203/1991) e quindi la sentenza di merito deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Napoli per la rinnovata determinazione della pena (applicando prima l'aumento previsto dall'art. 7 L. 203/1991 e poi le attenuanti). Sui restanti profili (utilizzabilità della registrazione del 3/6/2009, valutazione della prova, qualificazione dei reati) i ricorsi degli imputati e le doglianze del P.G. sono state in larga parte respinte: sono confermate le condanne (Acanfora per estorsione aggravata dal ricorso al metodo mafioso; Di Maio e Di Vuolo per riciclaggio, con esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa per questi ultimi) e ritenute legittime le valutazioni probatorie e la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito. La registrazione effettuata da privato è stata considerata utilizzabile secondo l'orientamento di legittimità (Sez. U., Torcasio).
Norme richiamate
art. 7 Legge 203/1991 (oggi art. 416‑bis.1 c.p.)
L'aggravante di cui alla L. 203/1991 non è assoggettabile al bilanciamento ex art. 69 c.p. con le circostanze attenuanti generiche; va applicata come aumento prima di operare eventuali diminuzioni per attenuanti
art. 629 c.p.
Norma che disciplina il reato di estorsione; dalla sentenza emerge che va presa come base per la determinazione della pena in presenza dell'aggravante prevista dalla L. 203/1991
art. 648‑bis c.p.
Il reato di riciclaggio comprende anche l'utilità derivante dal risparmio di spesa (es. risparmio ottenuto tramite la riduzione della pretesa del creditore) come elemento utile a dimostrare la provenienza delittuosa; inoltre richiede la prova della consapevolezza circa la provenienza illecita per integrare il dolo specifico
art. 234 c.p.p.
La registrazione fonografica effettuata da un partecipante alla conversazione è, di regola, utilizzabile come prova (salvo divieti espressi dalla legge), secondo l'orientamento di legittimità richiamato nella decisione
artt. 266, 267, 271 c.p.p.
Norme relative alle intercettazioni e alla loro utilizzabilità; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla inutilizzabilità della registrazione del 3/6/2009 nel caso concreto
art. 603 c.p.p.
Richiesta di acquisizione di prova tecnica preventiva non ritenuta decisiva per modificare la valutazione della buona fede o della qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto irrilevante per rimettere in discussione la qualificazione per estorsione
Massime di principio
- L'aggravante mafiosa prevista dalla L. 203/1991 (oggi art. 416‑bis.1 c.p.) non può essere 'compensata' o neutralizzata automaticamente con attenuanti generiche: se riconosciuta deve essere applicata come aumento prima di valutare eventuali diminuzioni per attenuanti
- La registrazione di una conversazione eseguita da un privato partecipante è generalmente utilizzabile come prova; l'inutilizzabilità è eccezionale e richiede specifici divieti di legge o che la registrazione sia stata impiegata come escamotage della polizia giudiziaria per introdurre dichiarazioni che il funzionario non potrebbe testimoniare
- Per affermare l'agevolazione di un'associazione mafiosa tramite attività di riciclaggio occorre dimostrare la finalità o la destinazione a favore dell'organizzazione (dolo specifico); la mera consapevolezza del coinvolgimento di soggetti inseriti in ambienti criminali non è di per sé sufficiente a dimostrare l'agevolazione dell'intero sodalizio
- Nel distinguere tra estorsione e legittimo esercizio di una pretesa, è decisivo valutare se i terzi intervenuti perseguivano un interesse proprio: se il terzo ha agito per un vantaggio ingiusto proprio, l'elemento delittuoso tende verso l'estorsione e non verso un semplice esercizio delle proprie ragioni
- Il risparmio economico conseguito grazie a una condotta delittuosa può costituire "utilità" riconducibile alla provenienza delittuosa ai fini dell'art. 648‑bis (ragionamento usato per collegare le somme usate nel riciclaggio al profitto derivante dall'estorsione)
- Le censure sulla motivazione che si limitano a proporre interpretazioni alternative dei fatti difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione se la decisione di merito ha fornito una motivazione coerente e connessa all'insieme probatorio
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