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Ordinanza

Ordinanza n. 1013/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della parte della sentenza di ottemperanza relativa al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei procuratori antistatari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza chiedendo il pagamento della somma di euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, liquidata in loro favore dalla sentenza definitiva del TAR Sardegna n. 769/2025, pronunciata in sede di ottemperanza e recante la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La precedente sentenza aveva inoltre disposto la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva della parte non eseguita di una sentenza del Tribunale ordinario di Nuoro – Sezione lavoro, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. I ricorrenti hanno dedotto che anche la statuizione sulle spese del giudizio di ottemperanza era rimasta ineseguita.

La decisione

Il TAR ha preso atto della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, secondo cui l’Amministrazione aveva richiesto i fondi necessari al pagamento delle spese, ma era ancora in attesa della loro erogazione, con impegno a procedere al pagamento non appena disponibili. Prima di procedere alla sostituzione del commissario ad acta per l’integrale esecuzione del giudicato, il Collegio ha assegnato all’Amministrazione un termine ultimativo di 90 giorni per adempiere. Ha avvertito che, in caso di persistente inadempimento, procederà senza indugio alla nomina del commissario ad acta per il pagamento sostitutivo di quanto dovuto, con addebito delle ulteriori spese. È stata fissata la camera di consiglio del 20 gennaio 2027 per la verifica dell’adempimento. L’ordinanza non definisce la domanda di ottemperanza, ma dispone incombenti e rinvia la verifica.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni applicabili agli incombenti istruttori e alla verifica dell’adempimento.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Richiamato nella sentenza posta in esecuzione quale riferimento normativo per le modalità di corresponsione del contributo relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Richiamato quale disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, prima di procedere alla nomina o alla sostituzione del commissario ad acta, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine ultimativo per l’adempimento quando l’amministrazione abbia manifestato l’intenzione di eseguire il giudicato e abbia rappresentato di essere in attesa delle risorse necessarie.
  • Il mancato pagamento delle spese di lite liquidate da una sentenza di ottemperanza e distratte in favore dei procuratori antistatari costituisce inesecuzione di una statuizione del giudicato, suscettibile di esecuzione sostitutiva mediante commissario ad acta.
  • In caso di persistente inadempimento dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può procedere senza ulteriore indugio alla nomina del commissario ad acta per il pagamento sostitutivo, ponendo a carico dell’amministrazione le ulteriori spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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