Cassazione Penale, Sentenza n. 41559/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso sentenza di patteggiamento relativa al reato di cui all'art.55-quinquies d.lgs. n.165/2001 (attestazione falsa della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento). Due motivi: 1) censura di violazione di legge per mancata verifica di una causa di proscioglimento ex art.129 c.p.p., dato che la ricorrente sosteneva l'assenza di prova dell'alterazione dei sistemi (i fogli di firma risultavano integri); 2) difetto di correlazione tra l'accordo delle parti (pena finale concordata mesi 5, giorni 20 di reclusione ed euro 400,00 di multa) e la sentenza che indicava invece mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, dopo la modifica normativa (art.448, comma 2-bis c.p.p. introdotto dalla legge n.103/2017), in materia di patteggiamento sono ammissibili in cassazione solo i motivi tassativamente elencati e le censure su motivazione/fatti non rientrano tra questi. Ha invece ritenuto ammissibile il secondo motivo per difetto di correlazione: si è trattato di un errore materiale nel calcolo della pena detentiva (il Tribunale ha applicato una sola delle due riduzioni previste alla pena base), mentre la multa era corretta. La Corte ha dunque rettificato il dispositivo ai sensi dell'art.619, comma 2 c.p.p., adeguando la pena detentiva alla misura concordata (mesi 5 e giorni 20) e confermando la multa di euro 400,00 e i benefici concessi. È stato precisato che la rettifica è un mero computo che non incide sul giudicato e rende irrilevante ogni questione di prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
art.55-quinquies d.lgs. n.165/2001
Norma materialmente contestata: incrimina l'attestazione falsa della presenza in servizio; è il fatto oggetto dell'accordo di patteggiamento
art.444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento; richiamata dalla difesa in relazione agli obblighi del giudice nel valutare eventuali cause di proscioglimento
art.129 cod. proc. pen.
Prevede le cause di proscioglimento; la difesa sosteneva che andava verificata la sua applicabilità per insufficienza probatoria
art.448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, consentendo il ricorso solo per i motivi espressamente indicati (tra cui il difetto di correlazione)
legge 23 giugno 2017, n.103 art.1, comma 51
Stabilisce l'ambito di applicazione temporale della limitazione introdotta dall'art.448, comma 2-bis c.p.p.
art.619, comma 2 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di rettificare direttamente la pena indicata in sentenza quando non coincida con quella risultante dall'accordo tra le parti, in presenza di un errore materiale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativi previsti dall'art.448, comma 2-bis c.p.p.; censure esclusivamente sulla motivazione o sulla valutazione dei fatti sono in genere inammissibili
- Quando esiste una difformità tra la pena concordata e quella riportata nel dispositivo per un errore di calcolo o materiale, la Corte di cassazione può rettificare la sentenza ai sensi dell'art.619 c.p.p. per adeguarla all'accordo
- Le doglianze che richiedono un'indagine sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. sono normalmente inammissibili in cassazione se proposte in sede di impugnazione di patteggiamento, salvo che rientrino nei motivi espressamente consentiti
- La rettifica di un mero errore di computo non incide sul giudicato già formato; eventuali effetti della prescrizione sopravvenuta risultano irrilevanti quando si tratta soltanto di una correzione numerica
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