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Sentenza

Sentenza n. 339/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 02051/2024, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202502206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva annullato l'intimazione di pagamento di euro 10.791,34 relativa al prelievo supplementare lattiero-caseario per l'annualità 1995/96

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agenzie appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le Agenzie hanno appellato la sentenza del TAR Veneto, che aveva accolto il ricorso di primo grado per prescrizione del credito. Hanno dedotto, innanzitutto, l'inammissibilità della contestazione della prescrizione perché la cartella di pagamento era stata notificata nel 2018 e i vizi relativi all'atto presupposto avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente. Hanno inoltre dedotto la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., sostenendo che un precedente giudizio, definito nel 2014, aveva interrotto e sospeso la prescrizione e che la notifica della cartella del 2018 aveva ulteriormente interrotto la prescrizione, anche con riguardo agli interessi. È stata infine censurata la quantificazione in cinque anni, anziché dieci, del termine prescrizionale degli interessi relativi ai prelievi per le quote latte. Le Agenzie hanno chiesto l'ammissione in appello di documenti nuovi, tra cui la prova della notifica della cartella del 2018 e sentenze relative a precedenti giudizi sul medesimo credito. La parte privata ha contestato l'ammissibilità della nuova documentazione e chiesto il rigetto dell'appello.

La decisione

L'appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile la produzione in appello dei documenti idonei a dimostrare l'esistenza di giudicati esterni rilevanti per la decisione, nonostante i limiti dell'art. 104, comma 2, c.p.a. e il parziale adempimento dell'ordine istruttorio impartito in primo grado. In particolare, devono essere sempre acquisiti i documenti comprovanti un giudicato esterno, poiché l'eccezione di giudicato è rilevabile anche d'ufficio in appello e occorre evitare contrasti tra giudicati, suscettibili di revocazione. Sono state quindi ammesse le sentenze e i ricorsi introduttivi necessari a identificare parti e oggetto dei giudizi, nonché la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento del 2018. Il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 4073 del 2014, relativo alla medesima pretesa di prelievo supplementare per le annate interessate, escludeva l'estinzione del debito per prescrizione. Inoltre, la prova della notifica della cartella del 2018 escludeva la prescrizione anche degli interessi. La sentenza del TAR è stata pertanto riformata e il ricorso di primo grado è stato respinto, anche perché la parte privata non aveva riproposto i motivi assorbiti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Stante il carattere comunque discrezionale del potere conferito al Collegio dall’art. 104, comma 2, deroghe alla conclusione innanzi rassegnata possono essere ipotizzate alla luce della peculiarità di ciascun singolo caso

    Il divieto di nuove prove documentali in appello non è assoluto; il giudice può ammettere documenti in casi peculiari e, in ogni caso, deve ammettere quelli necessari a dimostrare un giudicato esterno rilevante.

  • art. 2943 c.c.

    La notifica della cartella di pagamento e gli atti giudiziali rilevanti sono stati considerati ai fini dell'interruzione della prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    La pendenza del precedente giudizio è stata ritenuta rilevante ai fini della sospensione degli effetti della prescrizione fino alla definizione del giudizio.

  • art. 106 c.p.a.

    Il contrasto tra giudicati costituisce una situazione da evitare anche in ragione della possibile revocazione della sentenza.

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La formazione di una decisione incompatibile con un precedente giudicato può fondare la revocazione; tale esigenza giustifica l'ammissione dei documenti comprovanti il giudicato esterno.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo d'appello devono essere sempre ammessi i documenti nuovi idonei a dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno rilevante per la decisione, anche quando la parte non li abbia prodotti in primo grado e anche quando vi sia stato un parziale inadempimento a un ordine istruttorio, perché l'eccezione di giudicato è rilevabile d'ufficio e deve essere evitato il contrasto tra giudicati.
  • I limiti alla produzione di nuovi documenti in appello non impediscono l'acquisizione delle sentenze e degli atti introduttivi necessari a identificare il giudicato esterno, le parti e l'oggetto del precedente giudizio, quando tale documentazione sia immediatamente decisiva per la controversia e non richieda ulteriori attività istruttorie o ricostruzioni incompatibili con il doppio grado di giudizio.
  • Un giudicato esterno che abbia accertato la sussistenza del debito impedisce al giudice di dichiarare estinto il medesimo debito per prescrizione, ove l'accertamento giudiziale sia riferibile alla stessa pretesa sostanziale controversa.
  • La notifica di una cartella di pagamento può assumere rilievo interruttivo della prescrizione della pretesa tributaria e degli interessi, se la relativa notifica sia provata nel processo.

Come è indicizzato

MaterieAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

Testo integrale

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