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Sentenza

Sentenza del 05/11/2021 n. 31976 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia aveva rilevato un maggior valore delle aree edificabili vendute, contestando in particolare: 1) la mancata allegazione, all'atto impositivo, delle perizie estimative dell'UTE richiamate nell'avviso e quindi l'assenza di motivazione e la illegittimità dell'atto; 2) la errata determinazione del valore di mercato basata su perizie comparative non anteriori all'atto e su immobili non omogenei (diversi comuni, destinazioni urbanistiche e qualificazioni catastali); 3) l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello circa la prevalenza della perizia UTE su quella giurata fornita dai contribuenti, in violazione degli oneri probatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che l'avviso di accertamento era carente nella motivazione poiché richiamava perizie non allegate e di fatto integrava le ragioni dell'Ufficio con documenti che avrebbero dovuto essere già conosciuti dal contribuente alla notifica. La Corte ha affermato che la motivazione per relationem è ammissibile solo se l'atto richiamato è allegato o se il contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso; la produzione successiva delle perizie in sede giudiziale non poteva sanare il vizio iniziale. Per l'accoglimento del primo motivo sono stati assorbiti gli altri e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso dei contribuenti, cassando la sentenza impugnata e dichiarando illegittimo l'avviso. Le spese dei gradi di merito sono compensate e la parte soccombente in Cassazione è condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'avviso di accertamento deve contenere o allegare gli atti richiamati; la motivazione per relationem è valida solo se l'atto esterno è allegato o il suo contenuto essenziale è riprodotto.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Richiamato nei principi giurisprudenziali: l'assenza di congrua motivazione prevista da tale disposizione rende illegittimo l'avviso di accertamento e non può essere sanata con integrazioni in giudizio.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    Norma sul dovere di motivazione degli atti amministrativi; applicata per richiedere che l'amministrazione indichi presupposti di fatto e ragioni giuridiche dell'atto tributario.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    Richiamati dalle parti in relazione ai criteri di valutazione e comparazione dei valori fondiari; la Corte richiama l'obbligo di corretto uso delle perizie comparative, ma decide sul profilo procedurale della motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma invocata per i motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione nelle decisioni impugnate.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione agli oneri motivazionali del giudice nella valutazione delle prove e nella decisione impugnata.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente; la Corte sottolinea comunque il profilo della mancata trasparenza nell'atto impositivo.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento tributario che richiama perizie o altri atti deve allegarli o riprodurne il contenuto essenziale nell'avviso: l'assenza di tali allegazioni rende l'atto viziato per difetto di motivazione.
  • La produzione tardiva delle perizie in sede giudiziale non può sanare un avviso inizialmente privo della necessaria motivazione, poiché l'amministrazione non può integrare le proprie ragioni dopo la notifica in modo da comprimere il diritto di difesa del contribuente.
  • La motivazione dell'atto tributario è strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa: l'Amministrazione deve indicare chiaramente presupposti di fatto e ragioni giuridiche alla base della pretesa fiscale.
  • Nel contestare valutazioni di valore fondate su perizie comparative, è rilevante non solo la congruità tecnica delle comparazioni ma anche la loro anteriorità e omogeneità rispetto all'immobile accertato; tuttavia il profilo procedurale della mancata allegazione può essere decisivo e portare all'annullamento dell'atto.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'accertamento se dimostra che l'atto non consentiva di conoscere gli elementi su cui si fondava la pretesa fiscale, comprimendo il contraddittorio e il diritto di difesa.

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