Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18005/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato il decreto della Corte d'Appello di Bari che aveva accolto l'appello di Natale Calogero revocando l'aggravamento della misura di prevenzione (aggravamento di 6 mesi su misura di 2 anni e 6 mesi con obbligo di soggiorno). Il PG lamentava errata applicazione degli artt. 1, 4 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, e vizi di motivazione (contraddittoria, apparentemente generica o mancante). In particolare il PG sosteneva che la Corte d'Appello, pur richiamando il principio che l'aggravamento si fonda sull'accertamento della pericolosità e sul relativo inquadramento, aveva introdotto criteri non fondati (esigenza di specificità del richiamo all'arresto del 13/09/2022 e la presunta unicità della violazione) non valutando correttamente plurime violazioni delle prescrizioni (obbligo di soggiorno violato e possesso di telefono cellulare e ricetrasmittente) che, secondo il PG, potevano giustificare l'aggravamento ai sensi dell'art. 11.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero applicato correttamente la norma: la Corte d'Appello ha valutato che non ricorrevano né la ripetuta violazione degli obblighi né le gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica necessarie per l'aggravamento, dato che le violazioni contestate si riferivano a un unico contesto/fatto (anche se plurime nel suo ambito) e la notizia di reato/verbale di arresto non era descritta come fatto autonomamente idoneo a configurare una ripetuta violazione. Inoltre la Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di prevenzione, il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge o per mancanza/appearenza della motivazione, e nel caso di specie non sussisteva motivazione meramente apparente o inesistente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)

    La violazione delle prescrizioni può costituire causa di aggravamento della misura di prevenzione; tuttavia l'aggravamento richiede la sussistenza di "gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica" o la "ripetuta violazione" degli obblighi. Un singolo fatto rileva solo se di gravità tale da ledere di per sé l'ordine e la sicurezza pubblica.

  • d.lgs. n. 159/2011 (richiamo generale)

    Richiamati come principi generali sulla natura e finalità delle misure di prevenzione e sui presupposti per la loro applicazione e aggravamento; la valutazione deve collegare i fatti alle esigenze cautelari e di ordine pubblico.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamenti citati)

    Sez. 6, n. 52204/2018; Sez. 5, n. 31678/2017; Sez. 1, n. 4812/1997; Sez. 2, n. 20968/2020; Sez. 6, n. 33705/2016; Sez. U, n. 33451/2014

    Orientamenti utilizzati per affermare che l'aggravamento può derivare anche da un singolo fatto di estrema gravità e che il ricorso in materia di prevenzione è ammissibile principalmente per violazione di legge, compresa la motivazione inesistente o meramente apparente; in assenza di motivazione meramente apparente, il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • L'aggravamento di una misura di prevenzione richiede o la dimostrazione di ripetute violazioni degli obblighi o la sussistenza di gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica; una singola violazione può essere sufficiente solo se di per sé gravissima.
  • La violazione delle prescrizioni (es. mancato rispetto dell'obbligo di soggiorno, possesso di dispositivi vietati) può fondare l'aggravamento, ma occorre provare la ripetizione o il concreto rischio per l'ordine pubblico; il semplice riferimento a un arresto o a una notizia di reato non è automaticamente determinante se non adeguatamente descritto e valutato.
  • In Cassazione i ricorsi contro provvedimenti di prevenzione sono limitati: sono ammissibili per violazione di legge o per motivazione assente/meramente apparente. Per ottenere accoglimento bisogna dimostrare che la motivazione del giudice di merito ometta o non si confronti con un elemento potenzialmente decisivo.
  • I giudici di merito devono esplicitare se le violazioni sono singole o ripetute e motivare il collegamento con le esigenze dello Stato (ordine pubblico); decisioni che spiegano chiaramente l'insussistenza dei presupposti normativi sono difficilmente censurabili in Cassazione.
  • Le parti che contestano un provvedimento di aggravamento dovrebbero documentare con precisione i fatti, la loro ripetizione e l'impatto sull'ordine pubblico, e contestare in modo puntuale eventuali lacune logiche o normative nella motivazione del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.