Sentenza del 21/11/2016 n. 8927 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento Iva e Accise - Obbligo di contraddittorio preventivo - Processo verbale redatto solo ai fini delle accise - Non è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'accertamento IVA, per euro 30.402,00, relativo all'IVA connessa alle accise su un maggior quantitativo di prodotti petroliferi rinvenuto presso il deposito fiscale e ritenuto immesso al consumo. Tra i motivi dedotti vi era la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. L'Ufficio aveva redatto un processo verbale di constatazione riferito alle accise, ma non risultavano verbali o atti specificamente riferiti all'IVA prima dell'emissione dell'avviso. La ricorrente ha inoltre contestato, tra l'altro, l'identificazione del prodotto, la prova dell'immissione al consumo, il mancato riconoscimento dell'abbuono d'imposta e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha respinto le eccezioni relative all'indicazione del responsabile del procedimento e alla sottoscrizione dell'atto ai sensi dell'art. 42 del DPR 600/1973. Ha però accolto la censura relativa al contraddittorio preventivo. Poiché l'IVA è un tributo armonizzato, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire al contribuente di interloquire prima dell'emissione dell'accertamento, a pena di nullità, salvo che fosse dimostrato che il contraddittorio non avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. Il PVC redatto esclusivamente per le accise non è stato ritenuto idoneo a garantire il contraddittorio in materia IVA, perché l'avviso costituiva il primo e unico atto informativo e impositivo relativo a tale imposta. Il ricorso è stato quindi accolto, l'avviso di accertamento è stato annullato e le spese sono state compensate per la novità e la particolarità della questione.
Norme richiamate
Art. 42 del DPR 600/1973
La Commissione ha ritenuto non violata la norma sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento, poiché l'Ufficio aveva documentato la qualifica del funzionario delegato.
Principio unionale del contraddittorio preventivo e diritto di difesa
Per i tributi armonizzati, tra cui l'IVA, il contribuente deve essere messo in condizione di esprimere le proprie osservazioni prima dell'adozione dell'atto impositivo. La violazione determina la nullità dell'accertamento quando il contribuente dimostri, anche in termini non meramente formali, che il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull'esito.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015
La sentenza è stata richiamata per distinguere tra l'assenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio previsto dalla normativa interna e l'obbligo derivante dal diritto dell'Unione per gli accertamenti concernenti tributi armonizzati come l'IVA.
Disciplina dell'iscrizione a ruolo e del responsabile del procedimento
La Commissione ha precisato che le contestazioni relative all'indicazione del responsabile del procedimento riguardavano la cartella esattoriale e non potevano essere estese automaticamente all'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Quando un accertamento IVA è fondato su un precedente PVC redatto esclusivamente per un altro tributo, come le accise, il PVC non garantisce necessariamente il contraddittorio preventivo in materia IVA.
- L'avviso di accertamento IVA può essere considerato il primo atto impositivo e informativo se prima della sua emissione non sono stati notificati o discussi atti specificamente riferiti all'imposta.
- Per i tributi armonizzati, come l'IVA, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo può comportare la nullità dell'accertamento, soprattutto quando il contribuente indica questioni fattuali o documentali che avrebbero potuto influire sull'esito.
- Il fatto che l'accertamento IVA derivi da fatti già constatati ai fini delle accise non esonera automaticamente l'Amministrazione dal contraddittorio specifico sull'IVA.
- La violazione del contraddittorio non opera in modo puramente formale: occorre valutare se il contribuente abbia prospettato elementi potenzialmente idonei a determinare un risultato diverso.
- L'accoglimento per violazione del contraddittorio può rendere superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso, che vengono assorbiti.
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