Ordinanza ingiunzione o revoca n. 271 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Cogoleto aveva dotato gli agenti di Polizia Locale di bodycam per finalità di deterrenza e documentazione di episodi di rischio/aggressione, senza aver rispettato le garanzie previste dalla disciplina lavoristica e privacy. In particolare, il trattamento è stato ritenuto illecito per assenza di un idoneo presupposto di liceità ex art. 4 Statuto dei lavoratori e artt. 5, 6 e 88 GDPR, per mancata informativa agli interessati e per omessa valutazione di impatto. Considerata la sospensione spontanea dell’uso delle bodycam, il Garante ha irrogato una sanzione pecuniaria di 4.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento.
Comune di Cogoleto: uso di bodycam da parte della Polizia Locale in assenza di idonea base giuridica, informativa e DPIA, con sanzione di 4.000 euro
Comune di Cogoleto – uso di bodycam della Polizia Locale in violazione della disciplina privacy e lavoristica
Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali effettuato dal Comune di Cogoleto mediante bodycam assegnate agli agenti di Polizia Locale. Il procedimento è stato avviato a seguito di segnalazione e ha riguardato sia i dati dei lavoratori dotati dei dispositivi sia quelli dei soggetti eventualmente ripresi durante il servizio.
Origine del procedimento e istruttoria
Dall’istruttoria è emerso che il Comando di Polizia Locale aveva acquistato in via sperimentale quattro dispositivi audio/video portatili, di cui due in uso e due di riserva, con finalità di deterrenza e di documentazione di situazioni di rischio per l’incolumità degli agenti, in particolare in caso di aggressioni fisiche, frasi gravemente oltraggiose o minacciose. Il Comune ha riferito di aver stipulato un accordo quadro in materia di videosorveglianza con le rappresentanze sindacali nel 2017, di aver pubblicato un’informativa sul sito web e di non aver ritenuto necessario svolgere una DPIA, poiché non avrebbe riscontrato un rischio elevato immediato.
Successivamente, in sede difensiva, il Comune ha dichiarato di aver sospeso l’uso delle bodycam dopo la richiesta di informazioni del Garante, che i dispositivi erano stati attivati solo in due occasioni e che i filmati erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica insieme alla notizia di reato relativa a fatti commessi in danno di un operatore di Polizia locale.
Liceità del trattamento e disciplina applicabile ai luoghi di lavoro
Il Garante ha ricostruito il trattamento come attività idonea a incidere sul diritto alla protezione dei dati sia dei lavoratori che indossano le bodycam sia dei soggetti ripresi. Ha quindi richiamato il principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR e le condizioni di liceità di cui all’art. 6 GDPR.
Poiché le bodycam erano utilizzate per prevenire e documentare situazioni di pericolo sul luogo di lavoro, l’Autorità ha ritenuto applicabile la disciplina dell’art. 4 della l. 300/1970, che consente strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Tale disciplina, considerata specificazione nazionale dell’art. 88 GDPR, è stata ritenuta condizione di liceità anche nel settore pubblico.
Il Garante ha escluso che l’accordo quadro del 2017 potesse valere come base legittimante, poiché riguardava impianti di videosorveglianza esterni alla sede municipale e non le bodycam. È stato inoltre precisato che il consenso dei lavoratori non può sostituire le garanzie collettive previste dall’art. 4 Statuto dei lavoratori, né costituire, di regola, base giuridica sufficiente nel rapporto di lavoro, soprattutto in presenza di un titolare pubblico.
Violazione della trasparenza e dell’informativa
Il Garante ha rilevato la mancata dimostrazione da parte del Comune di aver fornito un’informativa specifica agli agenti di Polizia locale cui erano assegnate le bodycam, in violazione degli artt. 12, par. 1, e 13 GDPR, oltre che del principio generale di trasparenza.
Anche nei confronti degli eventuali terzi ripresi non è stata ritenuta adeguata la semplice indicazione di un link a una pagina web esterna, priva di prova documentale dell’informativa e non specificamente riferita alle bodycam. L’Autorità ha osservato che tale pagina non era agevolmente reperibile sul sito istituzionale del Comune e che, comunque, non risultava contenere un’informativa specifica per l’uso dei dispositivi indossabili da parte della Polizia Locale.
Omessa valutazione di impatto sulla protezione dei dati
Secondo il Garante, il trattamento avrebbe imposto una valutazione di impatto ex art. 35 GDPR prima dell’avvio, trattandosi di trattamento suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. La necessità della DPIA è stata motivata con riferimento alla vulnerabilità dei lavoratori nel contesto occupazionale e al fatto che l’uso delle bodycam integra un monitoraggio sistematico in ambito lavorativo.
Il Comune non ha tuttavia provato di aver effettuato alcuna valutazione preventiva, con conseguente violazione dell’art. 35 GDPR.
Valutazione complessiva dell’illiceità
All’esito dell’istruttoria, il Garante ha concluso che il Comune aveva effettuato un trattamento illecito dei dati personali mediante bodycam in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 12, par. 1, 13, 35 e 88 GDPR, nonché degli artt. 2-ter e 114 del Codice privacy, in riferimento all’art. 4 della l. 300/1970.
L’Autorità ha ritenuto che le dichiarazioni difensive del Comune, pur valutabili, non fossero sufficienti a superare i rilievi contestati e a giustificare l’archiviazione. È stata inoltre richiamata l’unitarietà della condotta, che ha condotto all’applicazione dell’art. 83, par. 3, GDPR.
Sanzione e criteri di quantificazione
Considerato che le violazioni più gravi ricadevano nell’art. 83, par. 5, GDPR, il Garante ha individuato un tetto massimo teorico fino a 20 milioni di euro, ma ha poi quantificato la sanzione in concreto in misura molto inferiore.
Ai fini della determinazione dell’importo, sono stati valorizzati:
- il carattere sperimentale e limitato del trattamento, con due sole bodycam utilizzate in due occasioni;
- la finalità di documentare episodi di reato ai danni di agenti di Polizia locale e di mettere i filmati a disposizione dell’autorità giudiziaria;
- la natura colposa della violazione;
- l’assenza di dati particolari ex art. 9 GDPR;
- la collaborazione del Comune durante l’istruttoria;
- la spontanea interruzione dell’uso delle bodycam;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- le ridotte dimensioni del Comune e le limitate risorse organizzative ed economiche.
Sulla base di tali elementi, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Provvedimenti finali e mezzi di impugnazione
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ordinato al Comune di pagare la sanzione di euro 4.000. È stato ricordato che il contravventore può definire la controversia pagando entro 30 giorni la metà della sanzione comminata.
È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante, nonché la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e trattamenti esaminati
Il procedimento nasce da una segnalazione relativa all’impiego, da parte del Comune, di bodycam in dotazione agli agenti di Polizia Locale. Dall’istruttoria è emerso che i dispositivi erano stati acquistati in via sperimentale e utilizzati per prevenire e documentare situazioni di pericolo, aggressioni verbali o fisiche e condotte minacciose durante il servizio.
Illiceità del trattamento per mancanza di base giuridica
Il Garante ha ritenuto che l’uso delle bodycam rientrasse tra i trattamenti che possono comportare un controllo indiretto e preterintenzionale dell’attività lavorativa, con applicazione dell’art. 4 della l. 300/1970, richiamato dagli artt. 88 GDPR, 2-ter e 114 del Codice privacy. Il Comune non aveva attivato la procedura di accordo sindacale o di autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Non è stato ritenuto sufficiente il consenso dei lavoratori.
Violazione degli obblighi di trasparenza e informativa
L’Ente non ha dimostrato di aver fornito agli agenti un’informativa specifica sul trattamento tramite bodycam. Neppure nei confronti dei soggetti eventualmente ripresi è stata comprovata un’informativa adeguata: il richiamo a una pagina web esterna non è stato ritenuto idoneo, anche perché non è stata prodotta copia dell’informativa né indicata con precisione la data di pubblicazione.
Omessa valutazione di impatto sulla protezione dei dati
Secondo il Garante, il trattamento avrebbe richiesto una DPIA ex art. 35 GDPR, poiché coinvolge dipendenti in un contesto di particolare vulnerabilità e un monitoraggio sistematico in ambito lavorativo. Il Comune non ha provato di averla svolta prima di avviare il trattamento.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Pur rilevando l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato che l’uso era stato limitato a due dispositivi e a due sole attivazioni, che il Comune aveva sospeso spontaneamente l’impiego e che non vi erano precedenti specifici. È stata quindi applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro, con ordine di pagamento e pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito dell’Autorità.
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