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Legge

L.R. FVG 3/2011

Norme in materia di telecomunicazioni.

Normativa regionaleL.R. FVG 3/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia localizzazione, autorizzazione, controllo e sanzioni per impianti di radiodiffusione, telefonia mobile e infrastrutture per banda larga. Regola piani, intese con lo Stato, regolamenti comunali, procedimenti autorizzativi e obblighi di rimozione. Molte disposizioni operative sono oggi superate o riferite a transitori e piani/annualità specifiche, ma il testo vigente resta formalmente in vigore.

Disciplina regionale delle telecomunicazioni, radiodiffusione e banda larga in Friuli Venezia Giulia

Disciplina regionale delle telecomunicazioni, radiodiffusione e banda larga in Friuli Venezia Giulia

La legge definisce il quadro regionale per la localizzazione, l’installazione, la modifica, il controllo e la dismissione degli impianti di telecomunicazione nel territorio del Friuli Venezia Giulia. La disciplina riguarda in particolare radiodiffusione televisiva e sonora, telefonia mobile e infrastrutture per la banda larga, con riparto di funzioni tra Regione, Comuni e ARPA.

Finalità e ambito di applicazione

La normativa mira a conciliare sviluppo delle reti e tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, assicurando anche l’accesso alle informazioni e a internet, l’ordinato sviluppo territoriale degli impianti e i servizi di telecomunicazione agli utenti. Si applica agli impianti e alle infrastrutture che comportano esposizione a campi elettromagnetici tra 100 kHz e 300 GHz, con esclusione degli usi militari e di polizia e delle fattispecie escluse dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Funzioni della Regione e dei Comuni

La Regione partecipa ai procedimenti di consultazione e coordinamento con lo Stato e le altre Regioni, definisce le procedure autorizzative, gli indirizzi per la telefonia mobile e la pianificazione generale della banda larga regionale, stipulando anche accordi di programma quadro con lo Stato. I Comuni regolano la telefonia mobile a livello locale, rilasciano autorizzazioni e ricevono SCIA, svolgono controlli e vigilanza con il supporto di ARPA e adottano i provvedimenti sanzionatori e di revoca di propria competenza.

Radiodiffusione televisiva e sonora: intesa, piani e autorizzazioni

L’intesa sui piani nazionali di assegnazione delle frequenze è espressa dalla Giunta regionale, entro 60 giorni dalla ricezione dello schema, previa consultazione di Comuni, ARPA, CO.RE.COM. e conferenza interna di servizi. Per gli impianti previsti dai piani nazionali approvati, la realizzazione e la modifica sono soggette ad autorizzazione unica comunale con procedimento unificato; sono previste deroghe limitate e localizzazioni entro 100 metri dai punti indicati nei piani. Per gli impianti fuori piano o per modifiche/ampliamenti fuori dai siti previsti, la disciplina rinvia comunque alla procedura autorizzativa con intervento regionale e comunale. Restano in vigore, in via transitoria, i piani e le intese previgenti fino all’approvazione dei nuovi piani nazionali.

Telefonia mobile: regolamento comunale, localizzazioni e titoli abilitativi

I Comuni devono approvare un regolamento comunale per la telefonia mobile, in via ordinaria entro un anno dall’entrata in vigore della legge, con durata a tempo indeterminato e aggiornamento quando necessario. Il regolamento individua aree preferenziali e controindicate, disciplina inserimento paesaggistico, microcelle e gap-filler, e si coordina con i programmi di sviluppo presentati annualmente dagli operatori entro il 31 marzo. In assenza del regolamento, l’installazione e le modifiche sono soggette ad autorizzazione comunale; con regolamento vigente, la regola generale è la SCIA con asseverazione tecnica e parere ARPA, salvo casi che richiedono autorizzazione unica.

Controlli, dismissione e sanzioni

I Comuni esercitano vigilanza e controllo, avvalendosi di ARPA per misure e verifiche dei campi elettromagnetici; i dati dei controlli sono comunicati alla Regione e all’ASL e pubblicati sui siti comunali. La legge prevede obblighi di dismissione e rimessa in pristino in caso di cessazione dell’attività o mancato rispetto dei parametri, nonché sanzioni amministrative da 500 euro a importi molto più elevati per non conformità, mancata dismissione o omissione delle comunicazioni e dei cartelli informativi.

Banda larga: pianificazione, rete pubblica regionale e obblighi infrastrutturali

La Regione disciplina la pianificazione, la realizzazione e la gestione della rete pubblica regionale per la banda larga (RPR), affidando alla struttura competente la predisposizione di un Piano triennale a scorrimento annuale e, in attesa del piano, richiamando il programma “Ermes”. È previsto un regolamento tecnico per le opere destinate a ospitare reti in banda larga, la realizzazione diretta o tramite Insiel S.p.A. o delegazione amministrativa, la possibilità di concedere capacità trasmissiva a operatori privati, l’inventario informatico dei cavidotti e obblighi per enti locali e pubblici di predisporre le opere per il cablaggio nelle nuove infrastrutture.

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