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Legge

L.R. FVG 4/2011

Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma.

Normativa regionaleL.R. FVG 4/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 1 aprile 2011, n. 4 interviene sulla finanziaria 2011 e su altre leggi regionali per correggere e rimodulare contributi alle imprese, semplificare alcuni procedimenti contributivi, disciplinare gli accordi di programma e adeguare lo sportello unico per le attività produttive. Gran parte delle disposizioni ha contenuto transitorio o legato a domande già presentate entro il 2010.

Modifiche urgenti a misure di agevolazione alle imprese, sportello unico e accordi di programma

Modifiche a misure per imprese, sportello unico e accordi di programma

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 4 del 2011 introduce interventi correttivi su più discipline regionali in materia economica, produttiva e di programmazione negoziata. Il provvedimento opera soprattutto su misure già avviate con la legge finanziaria 2011 e su procedimenti contributivi riferiti a domande o spese maturate entro il 2010.

Agevolazioni alle imprese e credito d’imposta

La Regione è autorizzata a concedere contributi in forma di credito d’imposta, entro il limite massimo delle risorse stanziate, per finalità di politica occupazionale e di tutela di attività tradizionali. Le finalità indicate sono:

  • salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;
  • incremento dell’occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile;
  • sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana.

La disciplina viene precisata soprattutto sul piano applicativo e temporale:

  • rilevano gli oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese nell’anno solare 2010;
  • per alcuni requisiti e parametri si assume come riferimento il 31 dicembre 2010;
  • la decorrenza di alcuni effetti è agganciata alla data di assunzione del singolo dipendente;
  • il regolamento attuativo deve definire criteri, modalità, tipologie di soggetti agevolabili ed eventuali priorità, nel rispetto del limite di spesa.

Accordi di programma e programmazione negoziata

La Regione promuove e sostiene progetti di intervento settoriali o intersettoriali, di portata regionale o locale, finalizzati a obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico, riequilibrio territoriale e valorizzazione di beni di rilevanza prioritaria.

Per attuare tali obiettivi è previsto che la Regione possa stipulare accordi di programma con:

  • Amministrazioni centrali dello Stato;
  • altri soggetti pubblici;
  • soggetti privati interessati.

Gli accordi sono stipulati dall’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione e approvati secondo la procedura prevista dalla legge regionale sul procedimento amministrativo. Una volta approvati, la Regione trasferisce ai soggetti realizzatori i mezzi finanziari secondo quanto stabilito negli accordi.

Copertura finanziaria

Per gli accordi di programma è autorizzata una spesa di 600.000 euro per il 2011, imputata a una nuova unità di bilancio e a un nuovo capitolo dedicati alla programmazione negoziata e alle spese d’investimento. La copertura avviene mediante storni da altre dotazioni di bilancio, in parte da risorse non utilizzate al 31 dicembre 2010.

Sportello unico per le attività produttive e servizi

Vengono eliminate alcune scadenze temporali previste per l’adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attività produttive e di servizi: i riferimenti al termine del 30 giugno 2011 sono soppressi.

Inoltre, in materia di servizi, sono abrogati due commi dell’articolo 53 della legge regionale 13/2009, come modificata dalla legge finanziaria 2011.

Procedimenti contributivi semplificati per domande già presentate

Per le imprese che hanno presentato entro il 31 dicembre 2010 domanda di incentivo sul capo I della legge regionale 4/2005 e sul relativo regolamento attuativo, e la cui domanda non sia ancora stata valutata dalla Commissione, è prevista una procedura semplificata.

L’istanza di accesso alla procedura semplificata comporta:

  • rinuncia espressa all’incentivo originariamente richiesto;
  • richiesta di un contributo pari al 50% dei costi ammissibili del progetto;
  • limite massimo di 100.000 euro.

L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo. L’istruttoria e la valutazione sono affidate esclusivamente al soggetto gestore, secondo l’ordine cronologico delle domande e in deroga alla disciplina ordinaria; il procedimento si svolge sempre presso il soggetto gestore. Le modalità, i termini e le condizioni sono stabiliti da regolamento nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Commissione istruttoria sulle domande di incentivo

La legge modifica anche la composizione e l’organizzazione della commissione che istruisce e valuta le domande di incentivo nel sistema della legge regionale 4/2005. La commissione è composta da cinque membri effettivi, incluso il presidente, e da cinque supplenti; i membri sono nominati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente. La sede della commissione è presso il soggetto gestore, che ne cura anche la segreteria.

Entrata in vigore e deprecazione pratica

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale. Per il suo contenuto, tuttavia, molte disposizioni hanno natura transitoria o si riferiscono a domande, spese e bilanci del 2010-2011; pertanto oggi hanno rilievo sostanzialmente storico e risultano in larga parte non più utili in applicazione concreta.

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