L.R. FVG 1/2011
Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia disciplina l’istituzione e l’organizzazione delle circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo e in quelli sopra i 50.000 abitanti, fissando limiti numerici, composizione degli organi, indennità e regole per le elezioni. Prevede una prima applicazione per i comuni che rinnovano gli organi nel 2011, con delibera entro il termine indicato. In vigore dal 16 febbraio 2011.
Norme urgenti sulle circoscrizioni di decentramento comunale
Norme urgenti sulle circoscrizioni di decentramento comunale
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina le circoscrizioni di decentramento comunale nei comuni capoluogo di provincia e in quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Definisce i limiti di istituzione, la composizione degli organi, le modalità di elezione e alcune regole transitorie per la prima applicazione.
Ambito di applicazione e funzione delle circoscrizioni
I comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti possono articolare il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento comunale. Tali organismi svolgono funzioni di partecipazione, consultazione, gestione dei servizi di base ed esercizio delle funzioni delegate dal comune.
Limiti al numero delle circoscrizioni
Il numero massimo delle circoscrizioni è fissato in rapporto alla popolazione del comune:
- fino a 50.000 abitanti: una circoscrizione ogni 10.000 abitanti o frazione;
- da 50.001 a 100.000 abitanti: una ogni 15.000 abitanti o frazione;
- oltre 100.000 abitanti: una ogni 30.000 abitanti o frazione. La popolazione si determina sulla base dell’ultimo censimento ufficiale.
Disciplina organizzativa e organi
Lo statuto e il regolamento comunali disciplinano organizzazione e funzioni delle circoscrizioni. Gli organi circoscrizionali rappresentano le esigenze della popolazione della circoscrizione nell’ambito dell’unità del comune e sono eletti a suffragio universale diretto secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Autonomia rafforzata nei comuni capoluogo
I comuni capoluogo possono prevedere nello statuto forme particolari e più accentuate di autonomia organizzativa e funzionale, individuando anche gli organi di tali forme di decentramento, eventualmente mediante rinvio alla normativa applicabile ai medesimi comuni. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la costituzione di nuove forme di autonomia secondo la disciplina statutaria.
Composizione dei consigli circoscrizionali
I consigli circoscrizionali possono essere composti, al massimo, da:
- 10 membri nelle circoscrizioni fino a 15.000 abitanti;
- 12 membri nelle circoscrizioni da 15.001 a 30.000 abitanti;
- 20 membri nelle circoscrizioni con più di 30.000 abitanti.
Indennità di presenza
Ai presidenti dei consigli circoscrizionali e ai consiglieri circoscrizionali spetta un’indennità giornaliera di presenza per l’effettiva partecipazione a ciascuna seduta del consiglio, determinata dal consiglio comunale entro questi limiti massimi:
- per i presidenti: non oltre il gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali;
- per i consiglieri: non oltre il 30% del medesimo gettone. La disciplina si applica, a decorrere dal 2011, nei comuni in cui si svolgono le elezioni degli organi circoscrizionali, con effetto dalla data della relativa elezione.
Elezione e coordinamento con il rinnovo degli organi comunali
Le elezioni degli organi delle circoscrizioni devono svolgersi contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi comunali. Ai fini di tali elezioni, i comuni devono adeguare statuti e regolamenti alla nuova disciplina regionale.
Regime transitorio di prima applicazione
Per la prima applicazione, nei comuni interessati che rinnovano gli organi nel 2011, il consiglio comunale deve deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il mantenimento o la soppressione delle circoscrizioni entro il settimo giorno antecedente il termine di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.
- Se viene deliberato il mantenimento, il numero delle circoscrizioni resta quello previsto dagli statuti e regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della legge; il numero dei consiglieri circoscrizionali coincide con il limite massimo stabilito dalla legge.
- Se viene deliberata la soppressione, oppure se non viene adottata alcuna deliberazione, non si procede al rinnovo degli organi circoscrizionali.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Obsolescenza
La disciplina ha natura transitoria e legata a un contesto specifico di prima applicazione nel 2011; nel testo fornito non risultano riferimenti a una durata limitata espressa, ma la norma appare oggi sostanzialmente superata e di scarso impiego pratico.
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