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Legge

L.R. FVG 2/2011

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 2/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza e semplifica i finanziamenti regionali al sistema universitario del Friuli Venezia Giulia, istituisce una Conferenza di coordinamento, un programma triennale con criteri premiali e un Fondo dedicato. Prevede contributi per ricerca, formazione, innovazione e patrimonio, oltre a modifiche e abrogazioni di norme previgenti, con decorrenze in gran parte dal 1° gennaio 2012.

Finanziamenti al sistema universitario regionale del Friuli Venezia Giulia

Finanziamenti al sistema universitario regionale

La legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, la semplificazione e la razionalizzazione dei finanziamenti destinati al sistema universitario regionale. La finalità è sostenere eccellenza, competitività, coordinamento tra enti e capacità di attrarre risorse non regionali.

Ambito soggettivo e interventi finanziabili

Il sistema universitario regionale comprende l’Università di Trieste, l’Università di Udine, la SISSA di Trieste e i Conservatori di musica di Trieste e Udine. Gli interventi regionali possono riguardare:

  • iniziative istituzionali collegate a ricerca e formazione;
  • progetti di ricerca e trasferimento tecnologico;
  • innovazione organizzativa e gestionale, anche per forme di aggregazione tra enti;
  • ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Obiettivi della programmazione regionale

Gli interventi regionali mirano a:

  • aumentare l’attrazione di risorse finanziarie esterne e migliorare le prestazioni del sistema;
  • premiare le eccellenze secondo criteri riconosciuti a livello internazionale;
  • favorire iniziative congiunte e collaborazione tra gli enti;
  • accrescere la competitività tramite interventi strutturali. Nel sistema di finanziamento sono introdotti meccanismi premiali legati a comportamenti coerenti con tali obiettivi.

Conferenza del sistema universitario regionale

È istituita la Conferenza del sistema universitario regionale, con funzioni di impulso e proposta. Essa:

  • promuove sinergie operative, competitività e coordinamento di ricerca e formazione;
  • concorre alla predisposizione del programma triennale e ne esprime parere, compresi gli aggiornamenti annuali. La Conferenza è composta dal Presidente della Regione o suo delegato, dai rettori delle Università di Trieste e Udine, dal direttore della SISSA e dai direttori dei Conservatori di Trieste e Udine. Possono partecipare senza voto il direttore centrale competente e i direttori generali o amministrativi degli enti. La durata coincide con la legislatura; si riunisce almeno una volta l’anno, è validamente costituita con la totalità dei componenti e delibera all’unanimità. La partecipazione è gratuita.

Programma triennale e riparto delle risorse

La Giunta regionale approva un programma triennale articolato per annualità:

  • in via preliminare, prima delle leggi regionali di bilancio, previo parere della Conferenza, sentiti i presidenti dei consorzi universitari e gli studenti tramite il Coordinamento regionale dell’Alta Formazione;
  • in via definitiva, dopo l’entrata in vigore delle leggi di bilancio. Il programma definisce obiettivi, priorità, risultati attesi, destinazione delle risorse tra tipologie di intervento e tra beneficiari, nonché indicatori di risultato. Ha durata triennale dalla data di approvazione ed è aggiornabile. Se la Conferenza non rende il parere entro trenta giorni, la Giunta può adottare il programma senza tale parere. Contestualmente all’approvazione definitiva del programma o del suo aggiornamento, la Giunta ripartisce le risorse.

Regolamento attuativo

La Giunta regionale, con regolamento e previo parere della Conferenza e della Commissione consiliare competente, definisce requisiti, condizioni, modalità, criteri di valutazione, procedure di attuazione, modalità di attribuzione delle premialità ed eventuali forme di coordinamento delle strutture regionali.

Valutazione dei risultati e premialità

La direzione centrale competente misura i risultati delle attività realizzate nel territorio regionale, eventualmente con il supporto di esperti. Gli enti interessati presentano entro il termine previsto dal programma una relazione sulle attività oggetto di valutazione. Sulla base delle relazioni e degli indicatori programmati, la direzione predispone una relazione finale trasmessa alla Conferenza. La valutazione confluisce nella predisposizione del successivo programma triennale. Le premialità consistono in maggiori finanziamenti riconosciuti secondo i risultati conseguiti e le modalità regolamentari.

Fondo per il finanziamento del sistema universitario

Per gli interventi relativi a iniziative istituzionali, ricerca e trasferimento tecnologico, e innovazione organizzativa/gestionale è istituito il Fondo per il finanziamento del sistema universitario. Il suo utilizzo è definito annualmente con la deliberazione di approvazione del programma triennale, nel rispetto della disciplina contabile regionale.

Regime transitorio e procedimenti pendenti

La legge non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data della sua entrata in vigore.

Modifiche a discipline previgenti e decorrenze

Dal 1° gennaio 2012 sono ridisciplinati alcuni finanziamenti regionali già previsti da leggi precedenti, in particolare per i consorzi e le strutture universitarie di Gorizia, Pordenone, Trieste e del Friuli. Sono inoltre apportate modifiche alla legge finanziaria 1992 e alla legge finanziaria 2000 per riallineare i riferimenti ai soggetti beneficiari.

Abrogazioni

La legge abroga numerose disposizioni finanziarie previgenti in materia di sostegno all’università, alcune con effetto immediato e altre dal 1° gennaio 2012, sostituendole con il nuovo sistema di programmazione, valutazione e finanziamento.

Disposizioni finanziarie

Per il finanziamento degli interventi sono autorizzate spese specifiche sul bilancio pluriennale 2011-2013, con decorrenza dal 2012, sia per spese correnti sia per spese d’investimento. Sono inoltre previsti stanziamenti “per memoria” per gli interventi edilizi e per i finanziamenti dei programmi dei consorzi universitari indicati dalle modifiche legislative.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

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