L.R. FVG 6/2011
Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riforma la disciplina regionale delle cave e introduce disposizioni su geotermia, pianificazione (PRAE), autorizzazioni, garanzie finanziarie, sanzioni e regime transitorio. Per le attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore continua ad applicarsi la normativa previgente. Sono previsti regolamenti attuativi e norme specifiche sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.
Disciplina delle attività estrattive e delle risorse geotermiche in Friuli Venezia Giulia
Disciplina delle attività estrattive e delle risorse geotermiche
La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 6 del 2011 riforma in modo organico la normativa sulle attività estrattive, sul Piano regionale delle attività estrattive e sulla disciplina delle risorse geotermiche. Interviene anche su profili ambientali, autorizzativi, sanzionatori e transitori, con efficacia limitata al territorio regionale.
Ambito delle attività estrattive e esclusioni
Viene precisato che l’attività di cava comprende lo scavo, il primo trattamento delle sostanze minerali e la risistemazione ambientale dell’area autorizzata. Nell’area autorizzata non possono svolgersi attività diverse né essere realizzate opere o manufatti non previsti dal progetto approvato.
Sono vietate nuove attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali nei parchi regionali, comunali e intercomunali, salvo quelle relative alle pietre ornamentali, comprese le cave in sotterraneo, nonché le attività in aree di falde acquifere.
La legge esclude dal proprio ambito l’abbassamento di terreni in zona agricola "E" quando si tratti di:
- asporto, senza scavo, del solo materiale litoide grossolano in superficie;
- asporto di terra mista a materiale litoide con modifica dello strato superficiale non oltre 1 metro di profondità e 2.000 metri cubi di volume. Tali interventi, se relativi alla seconda fattispecie, richiedono approvazione comunale; se eseguiti in difformità, ricadono nel procedimento autorizzatorio della legge sulle attività estrattive.
Regolamento regionale e modulistica
La disciplina demanda a un regolamento regionale la definizione di:
- criteri per il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale e per le varianti;
- modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle varianti;
- modulistica per gli adempimenti connessi alle attività estrattive e alla polizia mineraria.
Il regolamento deve essere adottato entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, previo parere della Commissione consiliare competente, da rendere entro 30 giorni; decorso il termine, il parere non è necessario.
Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)
Il PRAE è qualificato come atto di pianificazione e programmazione volto a garantire lo sfruttamento razionale ed equilibrato delle sostanze minerali, nel rispetto di ambiente, paesaggio e suolo. Il piano definisce obiettivi, azioni, criteri di controllo e limiti dell’attività estrattiva.
In particolare, il PRAE individua:
- gli aspetti geologici del territorio regionale;
- le attività estrattive in corso;
- le aree da destinare alle attività estrattive, in relazione alla sostenibilità ambientale;
- il fabbisogno delle sostanze minerali per un periodo definito, tenendo conto dei volumi autorizzati e realmente estratti, delle estrazioni dai corsi d’acqua e della tendenza del mercato;
- prescrizioni, modalità e criteri per coltivazione e risistemazione ambientale coerenti con l’assetto territoriale.
La stima del fabbisogno va aggiornata dalla Giunta regionale almeno ogni due anni.
Formazione, approvazione ed efficacia del PRAE
Il progetto di PRAE è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente. L’avviso di approvazione va pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul BUR, con indicazione delle modalità di accesso alle informazioni e di presentazione delle osservazioni; il termine per l’esercizio di tali diritti non può essere inferiore a 60 giorni.
I Comuni sono individuati come soggetti competenti in materia ambientale ai fini della procedura.
Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, la Giunta si pronuncia sulle stesse e adotta il PRAE, previo parere della Commissione consiliare competente entro 30 giorni. Il piano è approvato con decreto del Presidente della Regione entro un anno dall’entrata in vigore della legge ed è pubblicato sul sito web regionale e sul BUR; l’avviso di approvazione va anche sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani regionali. Il PRAE produce effetti dalla pubblicazione sul BUR.
Rapporti tra PRAE, strumenti urbanistici e autorizzazioni
Dalla data di adozione del PRAE non possono essere rilasciate autorizzazioni estrattive in contrasto con le sue norme.
Fino all’approvazione del PRAE, le domande di autorizzazione devono essere accompagnate dall’attestazione comunale di non contrasto con gli strumenti di pianificazione comunale.
Dopo l’approvazione del PRAE e fino all’adeguamento della pianificazione comunale e sovracomunale, le istanze devono essere conformi al piano regionale.
Presentazione delle istanze e conferenza di servizi
Le domande di autorizzazione sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e ai Comuni interessati. Per l’acquisizione di assensi di altre amministrazioni può essere indetta una conferenza di servizi.
Le domande devono essere corredate dal titolo giuridico che prova la disponibilità dell’area e da una dichiarazione di impegno a mantenerla per tutta la durata del progetto di coltivazione e risistemazione ambientale.
Garanzie finanziarie e regime per le imprese certificate
La garanzia finanziaria deve essere prestata con le modalità previste per le cauzioni fideiussorie ed è fissata nel provvedimento autorizzativo in misura pari a una volta e mezza il costo della risistemazione ambientale indicato nel progetto. L’importo va adeguato ogni due anni in base agli indici ISTAT.
Se il progetto è articolato in lotti, la garanzia può essere prestata per ciascun lotto; lo svincolo avviene proporzionalmente alle aree effettivamente recuperate.
Le imprese già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge possono chiedere, entro 60 giorni, di prestare la garanzia per singolo lotto.
Per le imprese con certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS, la garanzia fideiussoria è ridotta al costo della risistemazione ambientale; le imprese già autorizzate che ottengono successivamente tali certificazioni possono chiedere la rideterminazione della garanzia.
Convenzione con il Comune e risistemazione ambientale
Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento autorizzativo, il soggetto autorizzato e il Comune stipulano una convenzione che definisce:
- tempi e modi di attuazione del progetto di risistemazione ambientale;
- ammontare della garanzia finanziaria.
La disciplina della risistemazione ambientale è coordinata con la nuova regolazione della convenzione e con la possibilità di varianti autorizzate nei casi previsti.
Competenze amministrative e durata delle autorizzazioni
Le competenze vengono riallocate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, in luogo di precedenti riferimenti all’Assessore regionale all’industria.
Per alcune autorizzazioni la durata è portata da un massimo di 3 anni a un periodo compreso tra 3 e 5 anni.
Termini, sanzioni e adempimenti periodici
Il termine per la trasmissione dello stato di fatto delle attività estrattive viene anticipato al 31 marzo. La sanzione amministrativa per omessa trasmissione è fissata da 1.000 a 4.000 euro.
Sono anche aggiornate altre sanzioni amministrative per violazioni della normativa estrattiva, con importi espressi in euro. In caso di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, se il giudice sospende l’esecutività, il pagamento può essere sostituito da garanzia fideiussoria; l’Amministrazione regionale la escute o la svincola entro 60 giorni dalla sentenza di primo grado.
È inoltre previsto che il direttore della struttura competente possa autorizzare, con conforme deliberazione della Giunta regionale, una variante al progetto di risistemazione ambientale finalizzata a sanare la violazione contestata.
Onere di coltivazione o ricerca
L’onere di coltivazione o ricerca, a carico del titolare dell’autorizzazione e da versare annualmente al Comune sede dell’attività estrattiva, è confermato come indennizzo dei disagi derivanti dall’attività. La destinazione delle risorse viene orientata, tra l’altro, alla predisposizione, revisione e aggiornamento del PRAE e ad interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale.
Per le pietre ornamentali l’onere di coltivazione si applica al solo materiale commerciato.
Interventi su corsi d’acqua e materiale litoide
La Giunta regionale deve definire gli indirizzi per individuare i corsi d’acqua o tratti in cui la manutenzione degli alvei richiede l’estrazione e l’asporto di materiale litoide, nonché quelli in cui tali interventi sono vietati. Il PRAE deve tenere conto prioritariamente anche delle estrazioni di materiale litoide dai corsi d’acqua secondo questi indirizzi.
Regime transitorio e abrogazioni
I procedimenti in materia estrattiva già in corso alla data di entrata in vigore della legge sono conclusi secondo la normativa previgente.
Sono abrogate numerose disposizioni della precedente legge regionale sulle attività estrattive e alcune norme correlate, oltre a specifiche disposizioni finanziarie regionali non più compatibili con il nuovo assetto.
Disciplina delle risorse geotermiche
La legge introduce una disciplina regionale delle risorse geotermiche in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 2010. Con regolamenti regionali devono essere definiti:
- criteri e modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici dei richiedenti;
- contenuti dei programmi di lavoro;
- criteri per proroghe, riduzioni o restituzioni delle aree;
- procedure per il rilascio dei titoli minerari e i rapporti di contitolarità;
- prescrizioni sul reinserimento dei fluidi;
- limiti e prescrizioni per le piccole utilizzazioni locali su aree già interessate da titoli minerari.
I regolamenti sono adottati previo parere della Commissione consiliare competente entro 30 giorni.
Piccole utilizzazioni locali di calore geotermico e scarichi
Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono assoggettate alla disciplina speciale sulle acque sotterranee del testo unico sulle acque, secondo le modalità previste dalla legge regionale 16/2002.
Le piccole utilizzazioni locali di cui al decreto legislativo 22/2010 sono inoltre disciplinate con regolamento regionale, sempre previo parere consiliare.
Viene altresì inserita tra gli scarichi ammessi una specifica ipotesi relativa alle acque usate per scopi geotermici, a condizione che non siano impiegate in cicli produttivi e non siano trattate chimicamente.
Coordinamento con la disciplina di protezione civile e pianificazione del rischio
La legge interviene sulla classificazione del territorio regionale ai fini geologici, idraulici e valanghivi, prevedendo che il Comune recepisca la classificazione in uno studio tecnico composto da relazione e rappresentazioni cartografiche. Gli ambiti territoriali sono suddivisi in aree sicure, aree potenzialmente pericolose e aree pericolose.
Lo studio è parte integrante del piano comunale, deve essere sottoscritto da tecnici abilitati e trasmesso alla struttura regionale competente per la verifica di conformità. In caso di calamità naturale o mutamenti dell’assetto di sicurezza idrogeologica, il Comune deve aggiornare la perimetrazione degli ambiti.
Disposizioni finanziarie e bonifiche
La legge modifica anche disposizioni in materia di bonifica di aree inquinate e di finanziamento di interventi su specifici siti del territorio regionale, autorizzando l’aggiornamento del Piano di bonifica delle aree inquinate per le aree dei siti di interesse nazionale perimetrati.
Decorrenza e rinvio dinamico
La legge entra in vigore il 9 giugno 2011. I rinvii a leggi, regolamenti e atti comunitari si intendono effettuati al testo vigente, comprensivo delle successive modifiche e integrazioni.
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