Cassazione Civile, Ordinanza n. 24911/2022 del 18/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la gestione di una RSA di proprietà della committente. La cooperativa appaltatrice ha chiesto il pagamento del corrispettivo per i servizi eseguiti e un indennizzo per il recesso unilaterale della committente ai sensi dell'art. 1671 c.c. La committente, a sua volta, ha resistito e in via riconvenzionale ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice. In primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda dell'appaltatrice, ritenendo non provata la pretesa e ravvisando una risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c.; in appello la Corte territoriale ha invece accolto parzialmente la domanda ritenendo, sulla base di un prospetto predisposto dalla committente, che una parte del credito fosse comunque non contestata e dovuta, nonostante avesse anche affermato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appaltatrice. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte tratto dal prospetto della committente una non contestazione parziale del credito; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e falsa applicazione degli artt. 2733, 2735, 2709 e 2710 c.c. per aver invertito l'onere della prova e attribuito al documento valore confessori; 3) nullità della sentenza per motivazione carente e contraddittoria; 4) omesso esame della dedotta inesatta esecuzione della prestazione sotto il profilo qualitativo; 5) violazione degli artt. 1460, 1665 e 1667 c.c. per non avere valorizzato l'eccezione di inadempimento relativa alla qualità del servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erroneo il ragionamento della sentenza impugnata perché il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non può essere desunto da una lettura interpolata di un documento prodotto dalla parte, quando tale documento sia stato utilizzato per contestare la prova del credito e non per ammetterla. Inoltre, la motivazione della sentenza d'appello è stata reputata gravemente contraddittoria, perché da un lato dava atto del mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'appaltatrice, dall'altro ricavava comunque la prova del credito dal medesimo documento della committente.
Norme richiamate
art. 702 c.p.c.
richiamato quale rito sommario con cui era stata introdotta la domanda in primo grado
art. 1671 c.c.
richiamato per l'indennizzo dovuto in caso di recesso unilaterale del committente nel contratto di appalto
art. 1454 c.c.
richiamato dal Tribunale per ritenere risolto di diritto il contratto per diffida ad adempiere
art. 1662 c.c.
richiamato dalla Corte d'appello come schema della fattispecie di controllo/verifica nell'appalto
art. 1458 c.c.
richiamato per affermare che la risoluzione non incide sulle prestazioni già eseguite nei contratti di durata o a esecuzione continuata
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione opera sui fatti storici e non può essere desunto dalla valutazione di documenti o dalle conclusioni ricostruttive che ne derivano
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'erronea inversione dell'onere della prova
art. 2733 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per escludere che il documento avesse valore di confessione
art. 2735 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per escludere che il documento avesse valore confessori
art. 2709 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'utilizzo del documento come scrittura contabile
art. 2710 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'utilizzo del documento come scrittura contabile
art. 132 c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria
art. 111 Cost.
richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 360 c.p.c.
richiamato per la denuncia di nullità della sentenza
art. 360 c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo
art. 1460 c.c.
richiamato nel quinto motivo per l'eccezione di inadempimento
art. 1665 c.c.
richiamato nel quinto motivo con riguardo al pagamento del corrispettivo nell'appalto
art. 1667 c.c.
richiamato nel quinto motivo con riguardo ai vizi/difformità dell'opera
Massime di principio
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda i fatti storici posti a fondamento della domanda o dell'eccezione e non può essere ricavato mediante interpretazioni o interpolazioni di documenti prodotti dalla controparte.
- Se il giudice di merito afferma che la parte attrice non ha assolto l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito, non può poi fondare l'accoglimento della domanda sul medesimo materiale documentale senza una coerente dimostrazione del fatto costitutivo o di una vera non contestazione.
- Nel contratto di appalto, la pretesa al corrispettivo deve essere provata dall'appaltatore; la parziale contestazione della committente non equivale, di per sé, a riconoscimento delle restanti prestazioni, se dal documento prodotto emerge solo una contestazione della loro debenza.
- La motivazione è viziata quando presenta un contrasto logico tra la premessa di mancata prova del credito e la conclusione di accoglimento del credito stesso sulla base degli stessi elementi valutativi.
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