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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32878/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società operante nel settore immobiliare aveva presentato domanda di concordato preventivo, in parte liquidatorio e in parte con continuità indiretta, indicando diverse fonti di soddisfacimento dei creditori, tra cui la cessione di immobili, la cessione di un ramo d’azienda e apporti di finanza esterna dell’amministratore unico. L’Agenzia delle entrate, creditrice della procedura, aveva espresso voto negativo ritenendo preferibile l’alternativa liquidatoria, soprattutto perché avrebbe consentito di azionare con maggiore utilità una responsabilità risarcitoria dell’amministratore unico per mala gestio. Il tribunale aveva omologato il concordato, ma la corte d’appello, accogliendo il reclamo dell’Agenzia, aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato, ritenendo che la proposta e i relativi allegati non dessero conto in modo completo, veritiero e trasparente di fatti anteriori rilevanti, tra cui una forte svalutazione di rimanenze nel bilancio 2018, rimborsi preferenziali di finanziamenti soci in una situazione di sottocapitalizzazione e patrimonio negativo, nonché l’omessa indicazione di un potenziale credito risarcitorio verso l’amministratore ex art. 2476 c.c. e di opacità su operazioni relative a una partecipata. La società ricorrente ha impugnato il decreto della corte d’appello con cinque motivi, sostenendo in sintesi: 1) che la corte territoriale avrebbe esaminato d’ufficio profili di inammissibilità non devoluti con il reclamo, trattandosi in realtà solo di censure sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione; 2) che le nuove questioni sollevate in appello le avrebbero leso il diritto di difesa; 3) che l’art. 173 l.fall. non sarebbe stato correttamente applicato, perché la mancata indicazione dell’azione di responsabilità non integrerebbe atti in frode e perché la documentazione poteva essere integrata; 4) che la motivazione sull’asserita frode e sulle sue conseguenze era apparente o comunque insufficiente; 5) che la condanna alle spese era ingiustificata per la novità delle questioni trattate. La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, ritenendo corretta la ricostruzione della corte d’appello: la completezza delle informazioni fornite ai creditori è requisito essenziale della procedura; il giudice deve verificare anche in omologazione se vi siano fatti anteriori non adeguatamente esposti che incidano sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e sulle possibili azioni risarcitorie o revocatorie; l’omessa o inesatta disclosure di circostanze decisive, come possibili profili di responsabilità dell’amministratore e assets correlati, può integrare una condizione ostativa all’omologazione ex artt. 161 e 173 l.fall. Il quinto motivo sulle spese è stato pure ritenuto inammissibile, poiché la regolazione delle spese segue la soccombenza ed è rimessa al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società debitrice. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, confermando dunque il decreto della corte d’appello che aveva accolto il reclamo dell’Agenzia delle entrate e dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo. La Corte ha valorizzato il principio secondo cui, nella procedura di concordato, le informazioni rese ai creditori devono essere complete, veritiere e trasparenti; il giudice può verificare, anche in sede di omologazione e reclamo, l’esistenza di fatti anteriori non adeguatamente rappresentati che incidano sulla consistenza dell’attivo e sulla valutazione di convenienza della proposta, incluse eventuali azioni di responsabilità verso gli amministratori. La condanna alle spese del giudizio di reclamo è stata confermata, con ulteriore onere del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    È richiamato per escludere il ricorso straordinario quando il provvedimento è reclamabile nel procedimento concorsuale e non ha carattere decisorio finale ai fini del controllo di legittimità immediato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata per avere la corte deciso su questioni non devolute.

  • art. 342, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti devolutivi del reclamo.

  • art. 739, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti dell'impugnazione in camera di consiglio.

  • art. 183 l.fall.

    È la norma che disciplina il reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato; la Corte ne conferma la funzione e il controllo della corte d’appello sulle condizioni ostative all’omologa.

  • art. 161, commi 2 e 3, l.fall.

    Impone che la domanda di concordato, il piano e gli allegati contengano dati patrimoniali, economici e finanziari completi, veritieri e comprensibili, idonei a consentire ai creditori un voto informato.

  • art. 162, comma 1, l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di integrazione della documentazione nel corso della procedura.

  • art. 173 l.fall.

    La Corte lo interpreta nel senso che l’omissione o inesattezza di fatti decisivi nella proposta o nei suoi allegati, idonea ad alterare la corretta informazione dei creditori, può integrare una condizione ostativa all’omologazione e rilevare come atto in frode.

  • art. 172 l.fall.

    Richiamato per la relazione del commissario giudiziale e per il suo ruolo informativo nella procedura.

  • art. 113, comma 4, l.fall.

    Richiamato dal tribunale per affermare che le somme da azione di responsabilità sarebbero distribuibili solo dopo il giudicato della relativa sentenza.

  • art. 2476 c.c.

    È la norma sulla responsabilità degli amministratori; la Corte valorizza l’esigenza di indicare, quando emergano indici significativi, il correlato credito risarcitorio come potenziale attivo della procedura, oppure spiegare perché non sia configurabile o sia inesigibile.

  • art. 2467, comma 2, c.c.

    Richiamato per la postergazione dei crediti da finanziamento soci in situazione di sottocapitalizzazione.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato per escludere la compensazione di un credito postergato non esigibile con un eventuale credito risarcitorio.

  • art. 135 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare il decreto impugnato sotto il profilo della motivazione.

  • art. 737 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento camerale e alla motivazione del provvedimento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del ricorso per nullità del provvedimento e del procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la proposta, il piano e gli allegati devono offrire ai creditori una rappresentazione completa, veritiera e trasparente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, comprensiva anche dei fatti anteriori che abbiano inciso sulla formazione dell’attivo e del passivo in prossimità della crisi.
  • Il giudice, in sede di ammissione, omologazione o reclamo, non si limita a un controllo formale, ma deve verificare la completezza e la comprensibilità dei dati aziendali esposti, anche mediante accertamenti extracontabili, per assicurare un voto consapevole dei creditori.
  • L’omessa indicazione di circostanze decisive, come possibili azioni di responsabilità verso amministratori o altre poste attive rilevanti, può integrare una condizione ostativa all’omologazione se altera o può alterare la corretta informazione del ceto creditorio.
  • Ai fini della verifica ex art. 173 l.fall., rilevano non solo le omissioni dolose che abbiano concretamente inciso sul voto, ma anche le informazioni incomplete o inesatte con potenzialità decettiva rispetto alla formazione del consenso dei creditori.
  • La valutazione di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria non esaurisce il controllo di legittimità della procedura: ove emerga che la proposta non rappresenta correttamente l’attivo o il passivo, il problema investe prima ancora l’ammissibilità della domanda.
  • La deducibilità di un vizio in cassazione richiede che sia censurata la specifica ratio decidendi del giudice di merito; quando si contesta l’interpretazione degli atti di parte o la ricostruzione in fatto del thema decidendum, la censura è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Le spese seguono la soccombenza e la loro regolazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo violazione del principio secondo cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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