Cassazione Penale, Sentenza n. 28536/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 04/10/2021 che aveva confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Firenze (12/10/2020) di condanna per il reato di rapina aggravata. Il ricorrente deduce violazioni e/o erronea applicazione di norme di diritto processuale (art. 530, comma 2 c.p.p.; art. 533, comma 1 c.p.p.; artt. 125 e 546 c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p.; art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.) e una presunta errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti). In sostanza si censurano la valutazione degli elementi probatori e la motivazione della sentenza nonché la determinazione delle circostanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ricostruzione dei termini: la sentenza impugnata è del 04/10/2021 e il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione scadeva il 02/01/2022; la motivazione è stata depositata il 18/11/2021 (entro il termine). Applicando l'art. 585, comma 1, lett. c) in combinazione con l'art. 544, comma 3 c.p.p., il termine per proporre il ricorso in Cassazione era di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione, quindi entro il 16/02/2022. Il ricorrente ha invece depositato l'impugnazione il 19/02/2022 alle ore 23:43 (attestazione di Cancelleria), oltre il termine; da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.
Individua il termine di impugnazione in Cassazione di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione della sentenza di appello; applicato per dichiarare tardivo il ricorso.
art. 544, comma 3 c.p.p.
Combinato con l'art. 585 c.p.p. per determinare il dies a quo e il termine di 45 giorni per proporre il ricorso in Cassazione dopo la scadenza del termine per il deposito della motivazione.
art. 616 c.p.p.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende (equo importo di euro 3.000) per profili di colpa nella causazione dell'inammissibilità.
art. 530, comma 2 c.p.p.
Norma evocata dal ricorrente nelle censure sulla decisione di merito; tuttavia non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 533, comma 1 c.p.p.
Richiamata tra le censure processuali del ricorrente; non è stata valutata sul merito per effetto dell'inammissibilità.
artt. 125 e 546 c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p.
Censure relative a criteri probatori e disciplina dell'attività istruttoria; la Corte non si è pronunciata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 606, lettera b) ed e) c.p.p.
Richiamate come base delle censure (errore di diritto e motivazione carente/contraddittoria); non valutate di merito per inammissibilità.
art. 62-bis c.p.
Contestata dal ricorrente relativamente all'applicazione di circostanze (attenuanti); la questione non è stata esaminata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il termine di impugnazione per la Cassazione è di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione della sentenza di appello (anche se la motivazione è depositata anticipatamente, il termine decorre dalla scadenza del termine originario).
- La tempestività dell'impugnazione in Cassazione va calcolata con attenzione: la data e l'ora del deposito telematico, così come l'attestazione di Cancelleria, sono determinanti e il superamento del termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, le questioni di merito (violazioni di legge, errata applicazione di norme, valutazione probatoria) non vengono esaminate dalla Corte di Cassazione.
- L'inammissibilità per colpa del ricorrente può comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), specie quando si ravvisano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per evitare la perdita del diritto di impugnare: calcolare con precisione i termini, non fare affidamento sul deposito anticipato della motivazione per anticipare i termini di impugnazione, e assicurarsi che il deposito telematico avvenga entro il dies a quo stabilito dalla legge.
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