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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28536/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 04/10/2021 che aveva confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Firenze (12/10/2020) di condanna per il reato di rapina aggravata. Il ricorrente deduce violazioni e/o erronea applicazione di norme di diritto processuale (art. 530, comma 2 c.p.p.; art. 533, comma 1 c.p.p.; artt. 125 e 546 c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p.; art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.) e una presunta errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti). In sostanza si censurano la valutazione degli elementi probatori e la motivazione della sentenza nonché la determinazione delle circostanze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ricostruzione dei termini: la sentenza impugnata è del 04/10/2021 e il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione scadeva il 02/01/2022; la motivazione è stata depositata il 18/11/2021 (entro il termine). Applicando l'art. 585, comma 1, lett. c) in combinazione con l'art. 544, comma 3 c.p.p., il termine per proporre il ricorso in Cassazione era di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione, quindi entro il 16/02/2022. Il ricorrente ha invece depositato l'impugnazione il 19/02/2022 alle ore 23:43 (attestazione di Cancelleria), oltre il termine; da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Individua il termine di impugnazione in Cassazione di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione della sentenza di appello; applicato per dichiarare tardivo il ricorso.

  • art. 544, comma 3 c.p.p.

    Combinato con l'art. 585 c.p.p. per determinare il dies a quo e il termine di 45 giorni per proporre il ricorso in Cassazione dopo la scadenza del termine per il deposito della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende (equo importo di euro 3.000) per profili di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

  • art. 530, comma 2 c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente nelle censure sulla decisione di merito; tuttavia non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 533, comma 1 c.p.p.

    Richiamata tra le censure processuali del ricorrente; non è stata valutata sul merito per effetto dell'inammissibilità.

  • artt. 125 e 546 c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p.

    Censure relative a criteri probatori e disciplina dell'attività istruttoria; la Corte non si è pronunciata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • art. 606, lettera b) ed e) c.p.p.

    Richiamate come base delle censure (errore di diritto e motivazione carente/contraddittoria); non valutate di merito per inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Contestata dal ricorrente relativamente all'applicazione di circostanze (attenuanti); la questione non è stata esaminata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Il termine di impugnazione per la Cassazione è di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione della sentenza di appello (anche se la motivazione è depositata anticipatamente, il termine decorre dalla scadenza del termine originario).
  • La tempestività dell'impugnazione in Cassazione va calcolata con attenzione: la data e l'ora del deposito telematico, così come l'attestazione di Cancelleria, sono determinanti e il superamento del termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, le questioni di merito (violazioni di legge, errata applicazione di norme, valutazione probatoria) non vengono esaminate dalla Corte di Cassazione.
  • L'inammissibilità per colpa del ricorrente può comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), specie quando si ravvisano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Per evitare la perdita del diritto di impugnare: calcolare con precisione i termini, non fare affidamento sul deposito anticipato della motivazione per anticipare i termini di impugnazione, e assicurarsi che il deposito telematico avvenga entro il dies a quo stabilito dalla legge.

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