Sentenza n. 536/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza del Comune di Fasano prot. n. 39 dell'11 febbraio 2021, successivamente conosciuta; - ove occorra, nei limiti dell'interesse, del permesso di costruire n. 116 del 17 giugno 2020 nella parte in cui indica come termine di validità il 31 ottobre 2020; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. L'ordinanza impugnata, che imponeva lo smontaggio delle strutture entro trenta giorni, è stata ritenuta superata dal successivo rilascio del nuovo permesso stagionale n. 91/2021 del 13 aprile 2021, valido fino al 31 ottobre 2021. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative.
Atto impugnato: ordinanza comunale che ingiungeva lo smontaggio di strutture di facile amovibilità entro trenta giorni, nonché, ove occorrente, la previsione del termine di validità del precedente permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Comune di Fasano prot. n. 39 dell'11 febbraio 2021, chiedendone l'annullamento, e ha contestato, ove occorrente e nei limiti dell'interesse, anche il permesso di costruire n. 116 del 17 giugno 2020 nella parte in cui fissava al 31 ottobre 2020 il termine di validità. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere sotto vari profili; violazione dell'art. 103 d.l. 18/2020 e della l. 159/2020, con eccesso di potere per irragionevolezza; violazione dell'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere; violazione dell'art. 7 l. 241/1990, difetto di istruttoria ed erronea presupposizione. Il Comune si è costituito per resistere; il controinteressato indicato in epigrafe non si è costituito.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Norma invocata dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; il giudice non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta improcedibilità.
art. 7 l. 241/1990
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 103 d.l. 18/2020
Norma invocata dal ricorrente unitamente alla l. 159/2020; il giudice non ne ha esaminato il merito.
l. 159/2020
Fonte normativa richiamata dal ricorrente insieme all'art. 103 d.l. 18/2020; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001
Norma invocata dal ricorrente contro l'ordinanza; il giudice non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un nuovo titolo abilitativo che superi gli effetti dell'atto impugnato determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare le censure di merito.
- Quando l'ordinanza di smontaggio di strutture stagionali sia superata dal successivo rilascio di un nuovo permesso stagionale avente efficacia per il periodo interessato, viene meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione dell'ordinanza.
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