Cassazione Penale, Sentenza n. 17493/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dal P.M. dopo la modifica introdotta dalla Legge n.114/2024 all'art. 593, comma 2, che ha vietato l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta (art. 550, commi 1 e 2). Nel merito il P.M. deduceva che il giudice monocratico aveva errato nel ritenere invalide o non presenti le querele relative ai capi d'imputazione nn. 1, 4, 7, 9, 11, 14, 15 e 16: alcune querele erano state mal interpretate, altre non erano mai state acquisite nel fascicolo dibattimentale. Il ricorrente ha richiamato la disciplina dell'art. 431 lett. a) c.p.p. (che include nel fascicolo per il dibattimento gli atti relativi alla procedibilità) e la giurisprudenza di legittimità che impone l'acquisizione d'ufficio delle querele mancanti nel fascicolo, anche in corso di dibattimento.
La decisione
Il ricorso per cassazione proposto dal P.M. è stato ritenuto fondato e accolto. La Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione, interpretazione e/o acquisizione delle querele indicate (in particolare per i capi 7, 9 e 11) e che tali omissioni/inaccuratezze abbiano inciso sulla regolarità del procedimento. Sulla base di tali rilievi la Corte ha accolto il ricorso (conseguente censura dell'operato del giudice di primo grado e conseguente intervento della Corte di legittimità sull'impugnazione).
Norme richiamate
Legge n. 114 del 9 agosto 2024 (modifica art. 593 c.p.p.)
«Il pubblico ministero non puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2».
La novella vieta espressamente l'impugnazione in appello da parte del P.M. contro le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice monocratico nei reati a citazione diretta; pertanto l'unica impugnazione rimasta al P.M. è il ricorso per cassazione.
Articolo 550 cod. proc. pen.
Individua i reati procedibili a querela di parte (c.d. reati a citazione diretta); la modifica legislativa si riferisce espressamente ai commi 1 e 2 di tale articolo.
Articolo 593, comma 2 cod. proc. pen. (modificato)
Dopo la modifica imposta dalla Legge n.114/2024 il testo del comma 2 è inteso nel senso di escludere l'appello del pubblico ministero contro determinate sentenze di proscioglimento; ciò incide sui rimedi esperibili dal P.M.
Articolo 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che, non essendo previsti limiti dalla novella in tema di ricorso per cassazione, il P.M. può proporre tutti i motivi previsti dall'art. 606, incluse doglianze su violazione di legge e carenza o vizio della motivazione (anche per travisamento della prova decisiva).
Articolo 431 lett. a) cod. proc. pen.
«Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile».
L'atto di querela deve far parte del fascicolo per il dibattimento; in mancanza il giudice deve provvedere alla sua acquisizione, essendo tale disposizione funzionale all'ordine e regolarità del processo.
Articolo 491, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare che la preclusione circa le questioni attinenti al contenuto del fascicolo per il dibattimento è derogabile nella misura in cui le questioni emergano nel corso del dibattimento; cioè si ammette l'acquisizione di atti mancanti durante il processo.
Articolo 337, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle formalità richieste per la querela e alla possibilità di integrazione/acquisizione delle attestazioni richieste; la mancata acquisizione di tali atti può compromettere la regolarità della pronuncia sull'azione penale.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 31220 del 29/05/2013, P.M. in proc. Fragale e altro, Rv. 256088 - 01)
Conferma che la produzione/acquisizione dell'atto di querela non rientra nella mera disponibilità delle parti e che, se la querela manca nel fascicolo del dibattimento, il giudice può e deve disporne l'acquisizione, anche durante l'istruttoria dibattimentale.
Massime di principio
- Dopo la Legge n.114/2024 il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta: l'unico rimedio esperibile dal P.M. è il ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione del P.M. non è sostanzialmente limitato dalla novella: esso può dedurre tutti i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., comprese doglianze sulla motivazione e sul travisamento della prova.
- L'atto di querela è elemento essenziale del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. a): se manca, il giudice ha il dovere di ordinarne l'acquisizione, anche d'ufficio e anche in corso di dibattimento.
- La mancanza o la scorretta acquisizione/interpretazione delle querele può determinare un vizio del procedimento tale da giustificare l'annullamento della decisione di proscioglimento in sede di legittimità.
- In processi per reati a querela, le parti non possono addebitare al giudice la mancanza di atti necessari per valutare la procedibilità: il giudice deve attivarsi per ricostituire il fascicolo, evitando preclusioni formali che ledano il diritto al corretto esame della causa.
- Chi impugna (anche il P.M. con ricorso per cassazione) dovrà verificare e contestare sia la correttezza della formazione del fascicolo dibattimentale sia la coerenza della motivazione rispetto agli atti acquisiti; la Cassazione è competente a censurare tali profili.
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