Cassazione Civile, Sentenza n. 8101/2020 del 23/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (calciatore)
La controversia
La società, nel 2005, convenne davanti al Tribunale di Roma un calciatore per ottenere la restituzione di 600.000.000 di lire, pari a euro 309.874,13, versati nel 2000. La somma corrispondeva al premio-scudetto concordato tra il calciatore e la società sportiva che aveva vinto il campionato di Serie A 1999-2000. Secondo l’attrice, il pagamento era stato disposto da una società del gruppo per mascherare l’erogazione dei premi dovuti dalla società sportiva; la società pagante non era debitrice del calciatore e il pagamento era quindi privo di causa. Il calciatore oppose che la somma gli era dovuta come premio, che il pagamento aveva natura retributiva e non era ripetibile, che le società appartenevano al medesimo gruppo e che, in ogni caso, il versamento integrava adempimento del terzo o delegazione di pagamento. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda il 12 dicembre 2007, ritenendo che la società avesse pagato il debito della società sportiva e che il pagamento, in mancanza di prova di un obbligo del pagante, fosse spontaneo e non ripetibile. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15 giugno 2015, accolse l’appello e condannò il calciatore a restituire euro 309.874,13, oltre interessi dal 25 gennaio 2005: ritenne che il pagamento fosse stato eseguito dalla società su mandato di un’altra società del gruppo, e non spontaneamente, escludendo così l’adempimento del terzo e ravvisando l’assenza di causa tra pagante e beneficiario. Il calciatore propose un unico motivo articolato in più censure: contestò l’interpretazione dell’art. 1180 c.c. e la conclusione che il pagamento non fosse spontaneo; dedusse che la stessa attrice aveva riconosciuto l’esistenza del debito della società sportiva per il premio; censurò la valutazione degli accordi e dei rapporti infragruppo e la mancata considerazione degli elementi presuntivi, tra cui la corrispondenza tra l’importo pagato e il premio. Invocò inoltre il giudicato formatosi in controversie analoghe e gli accertamenti contenuti in una sentenza penale relativa a un amministratore.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di falsa applicazione degli artt. 1180 e 2033 c.c. Ha stabilito che, se il pagamento viene eseguito da una società per conto del mandante e in forza del mandato, la causa del pagamento va individuata nel mandato: il mandatario non è assimilabile al terzo che paga in nome proprio. Inoltre, per valutare i requisiti dell’adempimento del debito altrui ex art. 1180 c.c., compresa la spontaneità, occorre riferirsi al mandante, non al mandatario. Quanto alla restituzione di un pagamento asseritamente indebito effettuato dal mandatario per conto del mandante, la legittimazione spetta al mandante, salvo che il mandato attribuisca al mandatario anche tale facoltà e questi agisca dichiarando di spendere tale qualità. Le deduzioni sul giudicato tra altre parti non erano idonee a produrre gli effetti invocati; quella relativa alla sentenza penale era generica e non utilmente dedotta in sede di legittimità, restando impregiudicata la possibilità di prospettare in rinvio questioni collegate a fatti sopravvenuti. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1180 c.c.
l’adempimento del debito altrui ex art. 1180 c.c., può avvenire sia direttamente, sia per il tramite d’un mandatario. In tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 1180 c.c., (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario.
L’adempimento del debito altrui può essere eseguito tramite mandatario; i requisiti dell’art. 1180 c.c., inclusa la spontaneità, si verificano rispetto al mandante e non rispetto al soggetto che materialmente effettua il pagamento.
art. 2033 c.c.
La prima è che il pagamento effettuato da Cirio Holding a I.S. non fu affatto sine causa, perchè la causa di esso era da individuare nel mandato conferito dalla Centrofinanziaria alla Cirio Holding.
Nel caso di pagamento effettuato dal mandatario per conto del mandante, il mandato costituisce la causa del pagamento nei rapporti tra mandatario e beneficiario; la domanda restitutoria per indebito non può essere proposta dal mandatario in proprio quando il pagamento è stato eseguito per conto del mandante.
art. 1387 c.c.
L’adempimento dell’obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può avvenire sia personalmente, sia per il tramite di un terzo, che può assumere la veste di un mero rappresentante (art. 1387 c.c.) o di un mandatario (art. 1703 c.c.).
Un’obbligazione fungibile può essere adempiuta tramite un rappresentante; l’intervento di quest’ultimo non muta il soggetto per conto del quale il pagamento viene eseguito.
art. 1703 c.c.
L’adempimento dell’obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può avvenire sia personalmente, sia per il tramite di un terzo, che può assumere la veste di un mero rappresentante (art. 1387 c.c.) o di un mandatario (art. 1703 c.c.).
Il mandatario può materialmente eseguire il pagamento per conto del mandante; ai fini dell’adempimento del debito altrui e della verifica della spontaneità rileva la posizione del mandante.
art. 366 c.p.c.
L’eccezione è infondata, giacchè il suddetto onere – come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte – è complessivamente soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali anche solo mediante la produzione del fascicolo nel quale gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di esso.
L’onere di indicare gli atti e i documenti su cui si fonda il ricorso può essere assolto complessivamente anche mediante la produzione del fascicolo di parte che li contiene, secondo il principio di strumentalità delle forme.
art. 369 c.p.c.
L’eccezione è infondata, giacchè il suddetto onere – come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte – è complessivamente soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali anche solo mediante la produzione del fascicolo nel quale gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di esso.
L’onere di deposito degli atti e documenti rilevanti per il ricorso per cassazione è soddisfatto, per gli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di tale fascicolo.
art. 378 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va rilevata l’infondatezza o l’inammissibilità delle deduzioni svolte dal ricorrente in ambedue le memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
La Corte ha esaminato le deduzioni svolte nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ma ha dichiarato infondate o inammissibili quelle concretamente formulate nel caso.
art. 372 c.p.c.
E’ noto infatti che nel giudizio di rinvio possono essere sollevate questioni collegate a fatti sopravvenuti non utilmente deducibili nelle fasi pregresse (per tutte Cass. 29/08/2011, n. 17690, ovvero Cass. 20/03/2003, n. 4070) e non potendosi una sentenza penale definitiva sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità addurre dalle parti nemmeno ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
La sentenza penale definitiva sopravvenuta durante il giudizio di cassazione non può essere introdotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; le questioni collegate a fatti sopravvenuti possono essere proposte nel giudizio di rinvio se non erano utilmente deducibili nelle fasi precedenti.
Massime di principio
- L’adempimento del debito altrui può essere eseguito direttamente o tramite un mandatario. Se il pagamento è effettuato dal mandatario per conto del mandante, i requisiti dell’art. 1180 c.c., inclusa la spontaneità, devono essere valutati con riferimento al mandante, non al mandatario.
- Chi paga a un terzo per conto del mandante in esecuzione di un mandato non è, per ciò solo, un terzo che adempie in nome proprio ai sensi dell’art. 1180 c.c.; il mandato costituisce la causa del pagamento nei rapporti tra mandatario e beneficiario.
- La legittimazione a chiedere la restituzione di un pagamento asseritamente indebito eseguito dal mandatario per conto del mandante spetta al mandante. Il mandatario può agire soltanto se il mandato gli attribuisce anche tale facoltà e la domanda è proposta spendendo la qualità di mandatario.
- La contemporanea deduzione, in cassazione, della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo non determina di per sé l’inammissibilità: occorre che le censure siano incompatibili tra loro.
- L’ambiguità o la ridondanza di un ricorso per cassazione non ne comportano automaticamente l’inammissibilità se le censure possono essere ricostruite agevolmente attraverso un’interpretazione complessiva dell’atto, privilegiando la decisione sul merito.
- Il giudicato formatosi tra altre parti non produce effetti riflessi quando il terzo è titolare di un diritto di obbligazione autonomo rispetto al rapporto deciso e il suo diritto non è incompatibile con quello accertato nella sentenza.
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