Sentenza del 21/11/2017 n. 4749 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cartella di pagamento - Decadenza dal beneficio del pagamento rateale - Termine per la notifica della cartella di pagamento - Perentorietà - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il termine è perentorio e decadenziale. La sua funzione è impedire che il contribuente resti indefinitamente esposto all'azione esecutiva dell'Amministrazione finanziaria. Di conseguenza, la notifica della cartella effettuata oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata è tardiva e non consente validamente la riscossione fondata sulla decadenza dalla rateazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la natura del termine entro il quale devono essere notificate le cartelle di pagamento conseguenti alla decadenza dal beneficio della rateazione. Ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 5, del d.lgs. n. 462/1997, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. Il punto controverso era stabilire se tale termine fosse ordinatorio o perentorio.
Norme richiamate
Articolo 3-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 462/1997
La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 deve essere eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
Il termine per la notifica della cartella conseguente alla decadenza dalla rateazione ha natura perentoria e il suo mancato rispetto comporta la decadenza dell'Amministrazione dal potere di procedere alla riscossione mediante quella cartella.
Articolo 3 della Costituzione
La natura perentoria del termine è coerente con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, poiché impedisce che il contribuente sia assoggettato senza limiti temporali all'azione dell'Amministrazione.
Articolo 24 della Costituzione
La previsione di un termine certo tutela il diritto di difesa del contribuente, evitando che la pretesa fiscale rimanga indefinita e difficilmente contestabile con il trascorrere del tempo.
Cassazione, sentenze n. 7662/1999 e n. 10/2004
La giurisprudenza riconosce la natura perentoria dei termini la cui funzione è impedire che il contribuente rimanga indefinitamente esposto all'azione esecutiva dell'Amministrazione finanziaria.
Corte costituzionale, ordinanze n. 107/1993 e n. 280/2005
La lettura costituzionalmente orientata della disciplina impone di interpretare i termini di esercizio del potere di riscossione in modo da garantire certezza dei rapporti giuridici e tutela effettiva del contribuente.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale stabilisce un termine per notificare un atto di riscossione e la funzione del termine è evitare una permanente esposizione del contribuente, il termine può essere qualificato come perentorio anche se la norma non lo dichiara espressamente.
- Per verificare la tempestività di una cartella collegata alla decadenza da una rateazione, occorre individuare la data di scadenza della rata non pagata e calcolare il termine fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.
- Una notifica effettuata oltre il termine perentorio determina la decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificare validamente quella cartella, con conseguente possibilità per il contribuente di contestarne la riscossione.
- La certezza dei termini di riscossione tutela sia la prevedibilità dell'azione amministrativa sia il diritto di difesa del contribuente; pertanto, in caso di dubbio interpretativo, assume rilievo una lettura conforme agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
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