Sentenza n. 79/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento (a) con il ricorso introduttivo: - del decreto del Presidente della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, n. 39/2022, comunicato a mezzo pec in data 11.10.2022, avente ad oggetto la costituzione del collegio per la decisione dell'istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente nel ricorso n. 722/2020, pendente davanti al TAR medesimo, - di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito; (b) con i motivi aggiunti depositati il 24/11/2022: - del decreto del Presidente della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 42/2022 di data 24.10.2022, conosciuto a seguito del deposito in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti” del decreto presidenziale n. 39/2022 di data 11.10.2022 e l’accertamento di un sopraggiunto impedimento del Presidente della Sezione Staccata di Brescia ai sensi dell'art. 6 della L. 27 aprile 1982 n. 186; - del decreto del Presidente della Sezione Seconda della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 46/2022 di data 17.11.2022, comunicato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto la costituzione del collegio per la decisione dell'istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente nel ricorso n. 722/2020, pendente davanti al TAR medesimo; - di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della memoria del 3 novembre 2025 con cui la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Non è stata esaminata la legittimità dei decreti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
Atto impugnato: decreti presidenziali relativi alla costituzione del collegio per la decisione di un’istanza di ricusazione, alla cessazione degli effetti di uno di essi e all’accertamento di un sopraggiunto impedimento del presidente della Sezione
Esito
Favorevole al resistente (organo giudicante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto n. 39/2022 del Presidente della Sezione staccata di Brescia del TAR Lombardia, relativo alla costituzione del collegio chiamato a decidere sulla sua istanza di ricusazione nel ricorso n. 722/2020. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato il decreto n. 42/2022, concernente la cessazione degli effetti del precedente decreto e l’accertamento di un sopraggiunto impedimento del Presidente della Sezione ai sensi dell’art. 6 della l. 27 aprile 1982, n. 186, nonché il decreto n. 46/2022 del Presidente della Sezione Seconda, relativo alla nuova costituzione del collegio per la decisione sull’istanza di ricusazione. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all’art. 35 c.p.a.; dal testo non emerge una specifica ulteriore interpretazione.
art. 6 l. 27 aprile 1982, n. 186
Richiamato quale base normativa dell’accertamento del sopraggiunto impedimento del Presidente della Sezione staccata.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando il giudice ne accerti la sussistenza.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio senza esame dei vizi dedotti contro gli atti impugnati.
- In caso di definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in ragione dell’esito del giudizio.
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